Sentenza n. 1038/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 900/2023 n. 168/2024 del 21.2.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Angela Bianchi il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 168/2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. L’Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale attribuzione alla ricorrente del beneficio economico. La ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta, nonché il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, richiesti ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., fino all’effettivo pagamento. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa sui pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata la completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno e che, essendo trascorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione del dovuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. Ha inoltre condannato il Ministero, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, nei limiti dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e fino all’effettivo pagamento. Per l’eventuale inerzia ministeriale, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio, da corrispondere al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’attuazione del giudicato e di riconoscere interessi e rivalutazione su somme dovute quando ciò sia funzionale all’esecuzione del titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, la mancata esecuzione può essere fatta valere in ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso nell’ambito degli adempimenti commissariali finalizzati all’esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Limita il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria; tali accessori sono stati riconosciuti sulle somme dovute dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento, entro i limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione non può ritenersi adempiente per il solo compimento di attività interne o provvedimentali: deve essere dimostrata la materiale attribuzione al beneficiario delle somme o delle utilità riconosciute dal giudicato.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la mancata esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può riconoscere interessi e rivalutazione non espressamente liquidati nel titolo originario, quando siano accessori necessari all’integrale attuazione del giudicato, nel rispetto dei limiti sul divieto di cumulo previsti dalla legge.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può avvalersi degli strumenti previsti dalla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, incluso il pagamento in conto sospeso, quando ciò sia necessario per rendere effettiva l’esecuzione del giudicato.
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