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Sentenza

Sentenza n. 9193/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione - dell’avviso del 12.11.2025 pubblicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento con cui sono state rese note le graduatorie finali di merito del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024”, approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 321715 datata 22.10.2025; - della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 321715 datata 22.10.2025 e pubblicata in data 12.11.2025 sul portale concorsi della Guardia di Finanza, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito relative al “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024” e sono stati dichiarati vincitori per “contingente ordinario cittadini italiani non specializzati” (art. 1, comma 1, lettera a), punto (2) sub. (b) del bando di concorso)” i candidati collocatisi nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 360 inclusa; - della graduatoria finale di merito del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024”, per la categoria “contingente ordinario cittadini italiani non specializzati” approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 321715 datata 22.10.2025 e pubblicata in data 12.11.2025 sul portale concorsi della Guardia di Finanza; - della comunicazione di non idoneità alla visita medica di incorporamento, datata 25.09.2025 e rilasciata per ricevuta in pari data, dall’Ufficio Sanitario della Guardia di Finanza Legione Allievi di Bari, con la quale la ricorrente è stata giudicata “Non idonea” alla visita medica di incorporamento del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024” con la seguente motivazione «“allergie alimentari” così come previsto dal titolo V lettera b) del decreto nr. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza»; - della scheda di incorporamento datata 25.09.2025 redatta dall’Ufficio Sanitario della Guardia di Finanza Legione Allievi di Bari, recante esito “non idoneo” della ricorrente all’incorporamento; - del referto di visita specialistica e prick test redatto dall’Ufficio Sanitario del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, datato 24.09.2025; - degli ulteriori atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale certificato di visita medica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione della medesima dal concorso de quo ;- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 14, comma 2, lettera b) del bando di concorso nella parte in cui dispone che “Sono causa di esclusione dal concorso (…) b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 13, comma 2, del bando di concorso nella parte in cui dispone che “Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del punto 5, lettera b), dell’allegato 1 al Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, del Ministero delle Finanze, contenente il “Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”, nella parte in cui prevede che siano causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, relativamente alla “immuno allergologia” b) Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti anche in fase asintomatica”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del Titolo V lettera b) dell’allegato 1 al decreto n. 611772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, recante le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2, comma 3, del citato regolamento, nonché i criteri per determinare il profilo sanitario, nella parte in cui prevede che sia causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, relativamente alla “immuno-allergologia” alla lettera b) “Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci, alimenti o veleno di imenotteri anche in fase asintomatica. Sulla base della certificazione del medico curante, della dichiarazione anamnestica e della documentazione clinica”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice ai fini del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024”, per il contingente ordinario cittadini italiani non specializzati, con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202514975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla visita medica di incorporamento e gli atti conseguenti di approvazione della graduatoria e di esclusione dal concorso per allergie alimentari

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, collocata in posizione utile nella graduatoria del concorso per 1.634 allievi finanzieri, ha impugnato il giudizio sanitario di non idoneità fondato sulla ritenuta presenza di allergie alimentari, nonché gli atti concorsuali conseguenti e, ove occorresse, le disposizioni del bando, del decreto ministeriale n. 155 del 2000 e delle direttive tecniche della Guardia di Finanza nella parte in cui prevedevano l’esclusione per intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti anche in fase asintomatica. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa per accertare la sussistenza della causa di inidoneità. La verificazione ha avuto esito favorevole alla ricorrente, dichiarata idonea al reclutamento. Le ulteriori domande formulate soltanto con memoria dell’8 maggio 2026 sono state contestate sotto il profilo processuale perché nuove e non ritualmente notificate.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha preso atto che, dopo la verificazione, l’Amministrazione ha annullato in autotutela il giudizio di non idoneità ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e ha riconvocato la ricorrente per la frequenza del corso. L’annullamento è stato ritenuto definitivo, spontaneo e autonomo rispetto al precedente decreto cautelare, con efficacia ex tunc: esso ha eliminato ab origine la causa ostativa, ripristinato la qualità di vincitrice della ricorrente e trasformato l’ammissione al corso da riservata e in sovrannumero in ammissione piena. Per tale ragione è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda introduttiva. Le ulteriori domande proposte con la memoria dell’8 maggio 2026 sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non notificate secondo gli artt. 43 e 41, comma 2, c.p.a. L’Amministrazione è stata condannata alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, comprese le spese di verificazione anticipate dalla ricorrente e quelle di trasferta, per complessivi euro 2.991,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio nel merito in camera di consiglio, quando siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio adottato spontaneamente e in via definitiva dall’Amministrazione, sulla base degli esiti della verificazione, ha eliminato con efficacia ex tunc il provvedimento di non idoneità e ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa della ricorrente.

  • artt. 43 e 41, comma 2, c.p.a.

    Le domande nuove introdotte con una memoria non ritualmente notificate alle controparti sono inammissibili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ritira autonomamente e in via definitiva l’atto impugnato, con efficacia ex tunc e in modo idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • L’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato adottato spontaneamente dall’Amministrazione, senza richiamo a una misura cautelare e sulla base di una nuova istruttoria, conserva natura autonoma e definitiva e non costituisce un mero adempimento provvisorio dell’ordine giudiziale cautelare.
  • Quando il ritiro con efficacia ex tunc elimina la causa ostativa all’ammissione a una procedura selettiva, il candidato riacquista la posizione sostanziale derivante dalla graduatoria e l’eventuale ammissione inizialmente disposta con riserva e in sovrannumero si consolida come ammissione piena.
  • Le domande nuove formulate per la prima volta con una memoria sono inammissibili se non sono proposte mediante gli strumenti processuali e le notificazioni richiesti dagli artt. 43 e 41, comma 2, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’intervento dell’Amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha rimosso l’atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti specialiAutotutelaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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