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Ordinanza

Ordinanza n. 1491/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202301433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione lavoro e della precedente sentenza del TAR che aveva ordinato l’esecuzione del giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione lavoro e alla sentenza del TAR che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla decisione del giudice ordinario entro sessanta giorni, nominando quale Commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in caso di ulteriore inerzia. Decorso inutilmente il termine, la ricorrente ha sollecitato l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta e lo ha diffidato mediante PEC del 28 ottobre 2025. Con atto di incidente di esecuzione, notificato il 16 marzo 2026 e depositato il 26 marzo 2026, ha dedotto la perdurante inesecuzione del giudicato, imputandola sia al Ministero sia al Commissario ad acta, e ha chiesto l’applicazione di una penalità di mora nei confronti di quest’ultimo, nonché la sua sostituzione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla fondatezza delle doglianze né sulla richiesta di penalità di mora e sostituzione del Commissario ad acta. Ha rilevato che non è adeguatamente chiarito lo stato di attuazione del giudicato e ha disposto un’istruttoria nei confronti del Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, il Commissario dovrà depositare una dettagliata relazione sulle attività svolte per l’esecuzione della precedente sentenza, sulle iniziative eventualmente intraprese verso il Ministero e sui relativi esiti, sulle ragioni ostative al completamento dell’esecuzione e sullo stato e sui tempi prevedibili del procedimento di pagamento delle somme dovute. Il TAR ha osservato che la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è configurata per favorire l’adempimento degli obblighi dell’amministrazione soccombente, mentre il Commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice nell’esercizio di poteri sostitutivi; la riconducibilità della domanda al relativo paradigma è stata tuttavia riservata all’esito degli accertamenti istruttori. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è una misura coercitiva funzionale all’adempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione soccombente; la sua applicabilità nei confronti del Commissario ad acta non è stata ritenuta immediatamente riconducibile alla disposizione, poiché il Commissario opera quale ausiliario del giudice, ma la questione è stata riservata dopo gli accertamenti sulle modalità di attivazione ed esercizio del potere sostitutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia adeguatamente chiarito lo stato di esecuzione del giudicato e l’attività svolta dal Commissario ad acta, il giudice può disporre un’apposita istruttoria, imponendo al Commissario il deposito di una relazione dettagliata sulle iniziative intraprese, sugli ostacoli riscontrati e sui tempi prevedibili di adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è funzionalmente diretta a sollecitare l’adempimento dell’amministrazione soccombente; la sua applicazione nei confronti del Commissario ad acta richiede una previa verifica delle modalità concrete con cui il potere sostitutivo è stato attivato ed esercitato, considerato che il Commissario opera quale ausiliario del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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