Sentenza n. 2374/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di contributi PSR, atti di recupero ed escussione della garanzia fideiussoria, diniego prefettizio di riesame dell’interdittiva antimafia e diniego di AGEA di riesame della sospensione dei pagamenti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del contributo concesso per un progetto di investimenti nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, disposta in conseguenza dell’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina, nonché gli atti conseguenti di richiesta di restituzione e di escussione della garanzia fideiussoria. Ha inoltre contestato il silenzio serbato dalla Prefettura sulle istanze di aggiornamento dell’interdittiva e, con motivi aggiunti, la nota prefettizia che aveva escluso la sussistenza di elementi idonei a un nuovo esame. I motivi dedotti consistevano nella violazione di legge, nell’eccesso di potere e nel difetto di motivazione, assumendo che l’interdittiva e la revoca dei contributi fossero fondate sulle vicende penali del padre del ricorrente, successivamente assolto dal reato associativo, e che non fosse dimostrato alcun condizionamento dell’attività imprenditoriale del ricorrente da parte dei familiari. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la nota AGEA del 31 ottobre 2025, che aveva confermato il blocco dei pagamenti e il recupero delle somme relative alle domande anteriori al 9 giugno 2025, nonostante la Prefettura avesse sostituito l’interdittiva con la misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e l’Assessorato regionale avesse revocato la precedente revoca, ripristinando i benefici originari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, in parte relativamente al ricorso introduttivo e integralmente relativamente al primo ricorso per motivi aggiunti, poiché la Prefettura aveva successivamente sostituito l’interdittiva con la misura di prevenzione collaborativa e l’Assessorato regionale aveva revocato la revoca del contributo, ripristinando i benefici originari e annullando la richiesta di restituzione. Quanto agli atti relativi all’escussione della garanzia fideiussoria nei confronti della società garante, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la controversia riguarda infatti un rapporto privatistico derivante dal contratto autonomo di garanzia e spetta al giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego di AGEA, poiché l’amministrazione aveva considerato soltanto la non retroattività della sostituzione dell’interdittiva con la misura collaborativa, senza considerare che il successivo decreto regionale aveva revocato l’atto di revoca del contributo, ripristinato espressamente i benefici concessi con il decreto originario e annullato la richiesta di restituzione. AGEA, una volta venuta a conoscenza di tali provvedimenti, avrebbe dovuto rimuovere in autotutela i propri atti, adottati in conseguenza degli atti regionali ormai revocati o annullati, e non poteva disattenderne unilateralmente gli effetti. Le spese sono state compensate per il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti; AGEA è stata condannata al pagamento di 4.000 euro oltre accessori per il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
misura di prevenzione collaborativa
La sostituzione dell’interdittiva antimafia con la misura di prevenzione collaborativa ha costituito, insieme ai successivi provvedimenti regionali, il presupposto del superamento degli atti precedentemente impugnati.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
non emerge un rischio di infiltrazione mafiosa strutturale e non emendabile mediante le prescrizioni già imposte dall’autorità amministrativa
Il Tribunale per le misure di prevenzione ha ritenuto non sussistente un rischio strutturale e non emendabile, valorizzando la possibilità di sottoporre l’impresa a un percorso di prevenzione collaborativa.
art. 11, comma 2, c.p.a.
è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia relativa all’escussione della garanzia può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente entro il termine previsto dalla norma.
art. 31 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento, insieme all’art. 117 c.p.a., della domanda contro il silenzio prefettizio; tale domanda è stata superata dalla successiva risposta dell’amministrazione.
art. 117 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento, insieme all’art. 31 c.p.a., della domanda contro il silenzio prefettizio; la sopravvenuta risposta ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione competente per l’erogazione di un contributo revoca il precedente provvedimento di revoca e dispone espressamente il ripristino dei benefici originariamente concessi, l’amministrazione che abbia adottato atti conseguenti di sospensione, recupero o blocco dei pagamenti deve considerare gli effetti del nuovo provvedimento e non può disattenderli unilateralmente invocando la sola non retroattività della sostituzione di un’interdittiva antimafia con una misura di prevenzione collaborativa.
- La sopravvenuta adozione di provvedimenti amministrativi che soddisfano integralmente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento degli atti originariamente impugnati.
- Le controversie relative all’escussione di una polizza fideiussoria da parte dell’amministrazione nei confronti della società garante appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché concernono un rapporto privatistico fondato su un contratto autonomo di garanzia e non l’esercizio di un potere autoritativo.
- La sostituzione di un’informazione interdittiva antimafia con una misura di prevenzione collaborativa non esaurisce necessariamente gli effetti della vicenda sui rapporti contributivi: occorre verificare gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione erogatrice, specialmente quando essi dispongano espressamente il ripristino dei benefici originari e l’eliminazione degli atti di recupero.
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