Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di cessione di stupefacenti (hashish e cocaina) commessi tra dicembre 2023 e il 4 luglio 2024. Il difensore deduceva la violazione dell'art. 292, comma 3-bis c.p.p., introdotto dalla legge 9 agosto 2024 n.114 (cd. Riforma Nordio), contestando l'applicazione della misura senza previo interrogatorio dell'indagato. Sosteneva che il pericolo di inquinamento probatorio, indicato dai giudici a fondamento dell'esonero dall'interrogatorio, fosse basato su circostanze non significative (in particolare due mancati contatti telefonici dell'indagato verso acquirenti) e non sufficiente a giustificare la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle doglianze. Ha ritenuto che il giudice del merito (GIP e Tribunale sezione riesame) avesse motivato in modo congruo e adeguato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, valorizzando elementi concreti: i riscontri investigativi (sequestro delle dosi), il tentativo dell'indagato di contattare due acquirenti subito dopo il sequestro e la valutazione della "astuzia" e "scaltrezza" dell'indagato, che avrebbero reso probabile l'induzione di dichiarazioni false o reticenti. La Corte ha ricordato che, in sede di cassazione, non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice del merito; il ricorso non ha confrontato specificamente e con sufficiente dettaglio le argomentazioni del tribunale di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 9 agosto 2024, n.114 (cd. Riforma Nordio)
art. 2, comma 1, lett. f) (introduzione dell'art. 292, comma 3-bis c.p.p.) e modifiche all'art. 291 c.p.p.; l'art. 292, comma 3-bis è testualmente riportato: "L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo".
La norma stabilisce il principio generale dell'obbligo di interrogatorio prima dell'adozione della misura cautelare, salvo le eccezioni previste dall'art. 291, comma 1-quater. La Corte ha interpretato che l'esonero dall'interrogatorio è possibile solo se ricorre una delle esigenze cautelari tassativamente previste e adeguatamente motivate dal giudice del merito.
Art. 291, comma 1-quater c.p.p. (introdotto dalla stessa legge)
"Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale".
La norma individua le condizioni eccezionali che consentono di non procedere all'interrogatorio: esigenze cautelari specifiche (art. 274) o reati gravi forniti a titolo esemplificativo. La Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente applicato tali eccezioni sulla base di fatti concreti (rischio di inquinamento probatorio).
Art. 274 c.p.p.
richiamato testualmente nel provvedimento come fonte delle "esigenze cautelari" (lett. a, b, c) ma senza citare il testo integrale nel dispositivo qui riprodotto
Individua le esigenze cautelari (inquinamento probatorio, pericolo di fuga, reiterazione del reato) che possono giustificare limitazioni procedurali; nel caso concreto è stata indicata l'esigenza di inquinamento probatorio.
Art. 616 c.p.p.
richiamato per l'onere delle spese e la sanzione in caso di inammissibilità del ricorso (la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende).
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato la facoltà di aumentare la sanzione in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma (L. 114/2024) l'interrogatorio dell'indagato prima dell'applicazione della misura cautelare è la regola; l'esonero è possibile solo se ricorre specificamente una delle esigenze cautelari previste e il giudice del merito dà motivazione concreta e puntuale.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato su condotte concrete e circostanze fattuali (es. tentativi di contatto con acquirenti, risultati delle attività investigative, elementi di scaltrezza) che rendono probabile l'induzione di dichiarazioni false o reticenti.
- In sede di cassazione non è consentito un nuovo esame di merito dei fatti: i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
- Nel proporre impugnazioni contro misure cautelari fondate sull'esonero dall'interrogatorio, il difensore deve indicare con precisione in cosa la motivazione del giudice sia viziata (logica, prova, illogicità manifesta, violazione di legge) e fornire riferimenti fattuali e giuridici puntuali.
- La dimostrazione di "astuzia" o scaltrezza dell'indagato, unita a riscontri investigativi immediati (sequestri, tabulati, contatti sospetti), costituisce un elemento idoneo a giustificare la misura cautelare senza interrogatorio quando adeguatamente motivato.
- Le sanzioni per ricorsi inammissibili (art. 616 c.p.p.) possono essere aumentate in presenza di inammissibilità per ragioni non meramente formali; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso.
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