Sentenza n. 291/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza - della sentenza n. 91/2024 pubblicata il 25.01.2024, emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro; - della sentenza n. 522/2024 pubblicata il 04.06.2024, emessa dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, entrambe passate in giudicato e previamente notificate al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato l'integrale pagamento delle somme dovute in base alla sentenza n. 522/2024, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, insistendo per l'esecuzione della sentenza n. 91/2024, rimasta ineseguita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sentenza n. 522/2024, poiché le relative somme erano state integralmente pagate nel corso del giudizio. Ha invece accolto il ricorso quanto alla sentenza n. 91/2024, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a una decisione definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi 90 giorni, su istanza del ricorrente, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito al giudice amministrativo di ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria rimanga inadempiente, purché siano stati rispettati gli adempimenti necessari per l'esecuzione, compresa la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio previsto.
- Il pagamento integrale delle somme dovute in forza della sentenza, intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quel titolo esecutivo.
- Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia e su istanza dell'interessato.
- Nel determinare gli obblighi esecutivi dell'amministrazione, devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte in esecuzione, anche parziale, del titolo giudiziale.
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