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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 88 del 19/02/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che riconosceva il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 88 del 19 febbraio 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per tre annualità, oltre alle spese legali. La ricorrente ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuto pagamento del beneficio; la ricorrente ha comunque chiesto la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuto pagamento del beneficio economico dovuto in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e, applicando l'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenendo dovuta la condanna in ragione dell'inadempimento che aveva reso necessario il giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in considerazione della semplicità e della serialità della controversia e in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico c.d. bonus "carta del docente", pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato con riferimento al termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere il giudizio esecutivo.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, commisurate ai minimi tariffari per procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la controversia deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude, di per sé, la condanna alle spese se il comportamento omissivo dell'amministrazione ha reso necessario il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un beneficio economico di importo predeterminato, la liquidazione delle spese può essere effettuata tenendo conto della semplicità e serialità della controversia e dei minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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