Sentenza n. 1809/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore per violenza domestica, unitamente al presunto rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, con il quale gli era stato imposto di conformare la propria condotta alla legge e di astenersi dal porre in essere, nei confronti della persona offesa, ulteriori atti o comportamenti analoghi a quelli contestati. Ha dedotto, con il primo e il terzo motivo, la violazione dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, l'insussistenza dei presupposti della misura, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'ammonimento avrebbe valorizzato un unico episodio del 6 febbraio 2026 senza considerare la successiva prosecuzione dei rapporti, la cessazione della convivenza e l'asserita mancanza di un pericolo attuale. Con il secondo e il quarto motivo ha lamentato l'omessa considerazione di elementi favorevoli, tra cui accertamenti psicologici e positive risultanze professionali, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Con il quinto motivo ha dedotto la lesione delle garanzie difensive per la mancata ostensione degli atti del procedimento. Ha inoltre chiesto cautelarmente la sospensione dell'efficacia dell'ammonimento, in ragione delle possibili conseguenze sul rapporto di servizio. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla persona offesa, indicata nel provvedimento quale controinteressata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., per omessa notificazione alla persona offesa, ritenuta unica controinteressata necessaria. Il Collegio ha affermato che la qualità di controinteressato richiede sia un elemento formale, consistente nell'indicazione nominativa o nell'agevole individuabilità nel provvedimento, sia un elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti dell'atto, contrapposto a quello del ricorrente. Entrambi gli elementi ricorrevano: la persona offesa era nominativamente menzionata nell'ammonimento, qualificata come compagna convivente e destinataria delle condotte contestate, e risultava direttamente beneficiaria degli effetti protettivi della misura. Nel caso dell'ammonimento per violenza domestica, tale qualità sussiste anche in assenza di denuncia o di specifica istanza, poiché deriva dall'interesse alla conservazione della misura di tutela e non dall'iniziativa procedimentale. Il successivo ridimensionamento dei fatti, la prosecuzione dei contatti e la cessazione della convivenza riguardano il merito della valutazione prognostica, ma non eliminano la posizione processuale della persona protetta. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero dell'Interno e alla Questura di Venezia, l'omissione non poteva essere sanata mediante integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., che presuppone la tempestiva notificazione ad almeno uno dei controinteressati. Non sussistevano neppure i presupposti per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., essendo la persona offesa nominativamente indicata nell'atto e risultando consolidato l'orientamento sulla sua qualità di controinteressata. Le censure di merito e la domanda cautelare sono state dichiarate assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119
Costituisce la base normativa dell'ammonimento del Questore per violenza domestica, diretto a imporre al destinatario di conformare la propria condotta alla legge e di astenersi dalla reiterazione di condotte analoghe nei confronti della persona offesa.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto, entro il termine di impugnazione.
art. 27, comma 1, c.p.a.
Il contraddittorio è integralmente costituito quando il ricorso è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
art. 49 c.p.a.
L'integrazione del contraddittorio non sana l'omessa notificazione quando l'unico controinteressato non sia stato tempestivamente evocato in giudizio; essa presuppone la notificazione tempestiva ad almeno uno dei controinteressati.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede oggettive ragioni di incertezza; tali ragioni sono state escluse quando la persona offesa era nominativamente indicata nel provvedimento e la sua qualità di controinteressata risultava da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, applicata dal TAR per l'omessa notificazione all'unica controinteressata necessaria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa verifica della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento di un ammonimento del Questore per violenza domestica, la persona offesa nominativamente indicata nel provvedimento e destinataria degli effetti protettivi della misura è una controinteressata necessaria, anche se non ha presentato denuncia o una specifica istanza procedimentale.
- La qualità di controinteressato richiede la concorrente presenza di un elemento formale, costituito dall'indicazione nominativa o dall'agevole individuabilità del soggetto nel provvedimento, e di un elemento sostanziale, costituito da un interesse qualificato alla conservazione degli effetti dell'atto, contrapposto a quello del ricorrente.
- Il successivo ridimensionamento dei fatti da parte della persona protetta, la prosecuzione dei contatti con il destinatario dell'ammonimento o la cessazione della convivenza possono incidere sulla fondatezza della valutazione prognostica dell'amministrazione, ma non eliminano la qualità di controinteressata nel giudizio volto alla rimozione della misura.
- Quando l'unico controinteressato necessario non sia stato tempestivamente evocato in giudizio, l'omissione della notificazione non è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata dall'omessa notificazione della persona offesa quando questa sia nominativamente indicata nel provvedimento impugnato e la sua qualità di controinteressata sia riconoscibile sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →