Cassazione Penale, Sentenza n. 16443/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Veneri era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., per aver, in qualità di custode di un immobile sottoposto a sequestro, violato i sigilli depositando all'interno circa kg 6000 di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In appello la pena fu ridotta (da 3 anni e 6 mesi + multa a 3 anni + multa), ma la Corte di appello negò la sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare nonostante la richiesta difensiva e la disponibilità del condannato all'applicazione del "braccialetto elettronico". Il ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio alla luce delle novità normative (art. 20-bis cod. pen., artt. 56 e 58 legge n. 689/1981, dlgs n. 150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, pur essendo ricorrenti i requisiti oggettivi per la sostituzione delle pene detentive brevi, la concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito. La Corte ha ritenuto motivata (sebbene non estesa in ogni dettaglio) la decisione della Corte di appello che ha escluso il beneficio sulla base del grave corredo giudiziario del Veneri e delle ripetute violazioni del vincolo reale sui beni sequestrati, elementi che indicano una personalità incline a delinquere e un concreto pericolo di commissione di nuovi reati anche se sottoposto a detenzione domiciliare. La disponibilità al "braccialetto elettronico" è stata ritenuta non sufficiente, da sola, a garantire l'idoneità della misura sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 349, comma 2, cod. pen.
Norma che integra il reato contestato: violazione dei sigilli/subentro di rifiuti in immobile sottoposto a sequestro; fondamento della responsabilità penale su cui si è formato il giudicato.
art. 20-bis cod. pen.
Modifica sostanziale al regime delle pene che incide sulla disciplina delle sostituzioni delle pene detentive brevi; rilevante per la disciplina applicabile al caso in relazione all'intertemporaneità normativa.
artt. 56 e 58 legge n. 689/1981
Norme che regolano le sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981; possono risultare più favorevoli e, se applicabili per effetto del dlgs n. 150/2022, disciplinano la possibilità di sostituire pene detentive brevi.
dlgs n. 150 del 2022, art. 95
Norma intertemporale che stabilisce che le disposizioni più favorevoli della legge n. 689/1981 si applicano anche ai procedimenti già pendenti in grado d'appello alla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Ha definito il regime applicabile nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena concreta; il giudice del merito può utilizzare gli stessi elementi ai fini della valutazione discrezionale sulla concessione delle sanzioni sostitutive, anche se non è obbligato a considerare tutti i singoli elementi elencati.
Massime di principio
- La concessione della sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad un apprezzamento discrezionale del giudice di merito: anche se ricorrono i requisiti oggettivi, il beneficio può essere negato per giustificati motivi di prevenzione speciale.
- La presenza di precedenti, di un "corredo giudiziario" rilevante o di violazioni ripetute (es. violazione dei sigilli) può legittimamente portare il giudice a escludere la sostituzione, poiché indica una personalità incline alla recidiva e un rischio concreto di nuovi reati.
- La mera disponibilità del condannato ad accettare misure di controllo tecnologico (es. il "braccialetto elettronico") non impone al giudice l'obbligo di concedere la sostituzione: tale misura è considerata utile ma non pienamente idonea, da sola, a neutralizzare il rischio di ulteriori condotte delittuose.
- Il giudice di merito può valutare, ai fini della concessione o meno della misura sostitutiva, gli stessi elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia la decisione negativa deve essere motivata quanto alle ragioni che giustificano il diniego (motivazione adeguata, anche se non necessariamente analitica su ciascun punto).
- In presenza di novità legislative che rendono più favorevole la disciplina delle sostituzioni, va verificata l'applicazione intertemporale (es. art. 95 dlgs 150/2022): le norme più favorevoli possono trovare applicazione ai procedimenti già pendenti in appello alla data di entrata in vigore.
- Il difensore che chiede la sostituzione deve sia dimostrare l'esistenza dei requisiti oggettivi sia fornire argomentazioni convincenti circa l'idoneità delle misure proposte (prescrizioni, controlli, braccialetto elettronico) a prevenire la commissione di nuovi reati.
- Se il giudice nega la sostituzione, la motivazione deve essere congrua e riferita a elementi concreti della personalità e della condotta del condannato; lacune marginali nella motivazione non invalidano la decisione se essa risulta non manifestamente illogica.
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