Cassazione Penale, Sentenza n. 26231/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Ente Acque della Sardegna ha chiesto l'ammissione al passivo del credito derivante dal diritto di regresso cedutole da Generali S.p.A., dopo che quest'ultima aveva versato l'importo di una garanzia a prima richiesta escussa dall'ente appaltante a seguito della risoluzione del contratto di appalto. La ricorrente sosteneva che, essendo la garanzia stata stipulata anteriormente al sequestro di prevenzione (decreto 16/6/2015), la posizione sostitutiva dell'Ente nella titolarità del credito doveva essere considerata anteriore al sequestro e quindi ammissibile nello stato passivo; ha dedotto violazione degli artt. 52 e 58 del d.lgs. (indicati nel ricorso) e degli artt. 1950 e 2704 c.c., per affermare che il diritto di regresso si era originariamente formato con la garanzia prestata e che la cessione non avrebbe dovuto subire effetti di posteriorità rispetto al sequestro.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur non essendo contestato che la garanzia fosse stata stipulata anteriormente al sequestro e che la cessione del credito non costituisca novazione, il diritto di regresso delle Generali S.p.A. è sorto solo con l'effettiva escussione/adempimento della garanzia, cioè al momento in cui l'ente ha attivato il contratto di garanzia (11/02/2019). Di conseguenza il credito ceduto all'Ente Acque della Sardegna ha data certa riferibile al 2019, posteriore rispetto al sequestro di prevenzione del 2015, e pertanto è inammissibile nello stato passivo ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. antimafia. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2011 (richiamato dalla ricorrente)
Il ricorrente ha invocato disposizioni sul sequestro/prevenzione; tuttavia il decreto e la motivazione del Tribunale richiamano la disciplina del sequestro di prevenzione prevista nel d.lgs. n. 159/2011, ritenendo che il credito sia sorto dopo la data del sequestro e quindi inammissibile.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52 (disciplinante l'ammissione dei crediti nello stato passivo nelle misure di prevenzione)
Il Tribunale ha applicato la regola secondo cui i crediti sorti dopo la data del decreto di sequestro di prevenzione non sono ammissibili nello stato passivo; avendo accertato la posteriorità temporale del credito (2019 rispetto al sequestro 2015), ha escluso l'insinuazione.
art. 1950 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto di regresso del garante, il Tribunale ne ha riconosciuto la portata ma ha precisato che il diritto di regresso del garante ha efficacia solo dopo che il garante ha effettivamente adempiuto (ossia dopo l'escussione/pagamento della garanzia), e non dal momento della stipula della garanzia stessa.
art. 2704 c.c.
Richiamato dal ricorrente (a sostegno della data certa), non è risultato idoneo a retrodatare l'origine del diritto di regresso: il Tribunale ha ritenuto decisivo l'evento dell'escussione/pagamento come momento costitutivo del diritto di regresso, ancorché la garanzia fosse stata stipulata anteriormente.
art. 1954 c.c. (richiamato in giurisprudenza e nella motivazione)
La giurisprudenza citata (riguardo a fideiussioni plurime) viene utilizzata per spiegare che il regresso del garante che ha pagato sorge dal momento del pagamento e che la prescrizione del regresso inizia a decorrere da tale data; principio esteso dal Tribunale al caso della garanzia autonoma/escussa.
Massime di principio
- Il diritto di regresso del garante (fideiussore o garante in garanzia autonoma a prima richiesta) sorge solo al momento dell'effettivo pagamento/escussione della garanzia e non al momento della stipula della garanzia.
- La cessione del credito dal garante al terzo (subentro del creditore) non determina novazione e trasferisce la medesima posizione del creditore originario, ma non retrodata l'origine del credito rispetto ad atti estintivi o costitutivi (come l'escussione) che ne determinano la nascita.
- Nelle procedure di prevenzione e sequestro, per ottenere l'ammissione al passivo di un credito è determinante la data in cui il credito è effettivamente sorto: crediti sorti dopo la data del decreto di sequestro sono inammissibili.
- Per difendere una pretesa in casi analoghi occorre documentare rigorosamente il momento dell'escussione/pagamento e la data della cessione/subrogazione; senza prova che il credito sia sorto anteriormente al provvedimento di sequestro, la domanda di ammissione sarà probabilmente rigettata.
- La qualificazione della garanzia (fideiussione vs contratto autonomo di garanzia) non altera il principio che il regresso nasce solo con il pagamento del garante: nelle contestazioni temporali è essenziale identificare l'evento costitutivo del diritto di regresso.
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