Sentenza n. 1181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 02012/2022, resa tra le parti, Annullamento: - dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 25.11.2020 (successivamente notificata) con cui il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Suap del Comune di Ugento ha ingiunto all'odierno ricorrente la demolizione di alcune opere asseritamente abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi: a) la comunicazione di avvio del procedimento per ingiunzione di ordinanza di demolizione prot. n. 23934 del 6.11.2020; b) le risultanze della visita effettuata dall'A.c. in data 7.10.2020 presso l'immobile del ricorrente; c) la relazione/il verbale di sopralluogo redatto dai tecnici comunali incaricati all'esito del sopralluogo del 7.10.2020; - della nota del Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Suap del Comune di Ugento prot. n. 3462 del 9.2.2021, della relazione di sopralluogo prot. n. 23714 del 4.11.2020 e di tutti gli altri atti ad essi presupposti consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 2012/2022, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'ordinanza di demolizione e la successiva sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie ritenute realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 1/2018, nonché la successiva nota di sospensione immediata dei lavori. In primo grado erano stati dedotti errori istruttori nell'accertamento delle difformità, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 31, 34 e 34-bis d.P.R. 380/2001, sostenendo che le opere rientrassero nelle tolleranze costruttive o costituissero interventi di efficientamento energetico. Era stata inoltre contestata la sospensione dei lavori per violazione dell'art. 27 d.P.R. 380/2001 e per contraddittorietà rispetto all'ordine di demolizione. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile perché, con separata sentenza, era stato integralmente annullato il permesso di costruire n. 1/2018, presupposto degli atti repressivi. In appello sono stati riproposti motivi fondati sulla violazione delle norme costituzionali, edilizie, paesaggistiche e procedimentali richiamate, sui principi di proporzionalità e ragionevolezza e su varie figure di eccesso di potere, nonché censure relative agli indici e parametri urbanistici, alla disciplina della zona B5, al regolamento edilizio comunale, alle distanze e alle norme tecniche di attuazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, condividendo la statuizione di improcedibilità del TAR e applicando l'art. 74 c.p.a. L'annullamento integrale del permesso di costruire n. 1/2018 ha fatto venir meno il presupposto degli atti repressivi impugnati, che riguardavano opere asseritamente difformi da un titolo edilizio non più esistente. È quindi venuto meno l'oggetto del giudizio e l'interesse alla decisione sulle censure relative alla concreta difformità delle opere. Il Collegio ha inoltre rilevato che il susseguirsi dei contenziosi e delle decisioni impone comunque agli uffici comunali una rivalutazione della situazione, incompatibile con la permanenza di un interesse eventuale alla decisione. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando la causa è manifestamente infondata, improcedibile o inammissibile; il Consiglio di Stato lo ha applicato condividendo la declaratoria di improcedibilità.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra le norme dedotte in relazione all'ordinanza di demolizione; non è stato esaminato nel merito perché l'appello è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità delle opere alle tolleranze costruttive; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla sospensione dei lavori; la censura non è stata esaminata nel merito per il venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando il titolo edilizio che costituisce il presupposto degli atti repressivi viene integralmente annullato, viene meno l'interesse alla decisione sulle contestazioni relative a opere realizzate in assenza o difformità da quel titolo, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'annullamento del titolo edilizio presupposto può rendere priva di oggetto anche l'impugnazione degli atti consequenziali di demolizione o sospensione dei lavori, qualora tali atti siano fondati esclusivamente sulla difformità delle opere rispetto al titolo non più esistente.
- La sopravvenuta necessità di una rivalutazione complessiva della situazione edilizia da parte degli uffici comunali esclude la permanenza di un interesse meramente eventuale alla definizione nel merito delle censure rivolte contro gli originari atti repressivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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