Sentenza del 11/09/2018 n. 3740 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - motivazione per relationem - requisiti essenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso fosse carente di motivazione perché fondato per relationem, cioè mediante il rinvio a elementi contenuti in altri documenti, senza che tali documenti fossero adeguatamente allegati o senza che l’avviso ne riportasse il contenuto essenziale.
La decisione
La contestazione non è accolta in via generale: la motivazione per relationem è ritenuta ammissibile, ma solo se i documenti richiamati sono allegati all’atto notificato oppure se l’avviso riproduce il loro contenuto essenziale. Deve essere possibile individuare gli elementi di fatto e di diritto necessari a comprendere e contestare la pretesa fiscale, nonché i punti specifici del documento richiamato sui quali si fonda l’accertamento. In mancanza di tali requisiti, l’avviso può risultare nullo o annullabile per difetto di motivazione.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti fiscali
La motivazione può essere adempiuta anche per relationem, facendo riferimento a elementi di fatto risultanti da altri documenti.
Il rinvio ad altri atti è valido soltanto se questi sono allegati all’avviso oppure se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale, ossia le parti necessarie e sufficienti a sostenere la decisione e a consentire al contribuente e al giudice di individuare gli elementi posti a fondamento dell’accertamento.
Massime di principio
- La motivazione per relationem non è automaticamente illegittima: è ammessa quando il contribuente dispone degli elementi indispensabili per comprendere la pretesa e difendersi.
- Il documento richiamato deve essere allegato all’atto notificato oppure il suo contenuto essenziale deve essere trascritto nell’avviso; un rinvio generico non è sufficiente.
- Non è necessario riprodurre integralmente il documento richiamato, ma devono essere riportate le parti decisive, inclusi i fatti, i calcoli e gli elementi che giustificano la pretesa fiscale.
- La validità della motivazione va valutata concretamente: se il contribuente può individuare la fonte e contestare efficacemente l’accertamento, la motivazione può ritenersi sufficiente; diversamente, l’atto è esposto a censura per difetto di motivazione.
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