Ordinanza n. 1454/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot. del 29 ottobre 2025 della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato a mezzo P.E.C., con cui è stata formalizzata l'inidoneità del ricorrente con esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntanti e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, recante la seguente motivazione: <<La Commissione a conclusione del colloquio collegiale di verifica, valuta i requisiti dimostrati dalla S.V. nell'arco del contesto della selezione non aderenti ai requisiti previsti dallo specifico profilo attitudinale e, per tale motivo, esprime il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO/A. La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso>>; - del verbale emesso in data 29 ottobre 2025 n. -OMISSIS- SEL di prot. con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale dell'odierno ricorrente; - dell'art. 12 del predetto bando di concorso nella parte in cui, al comma 5, prevede che: <<Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità” in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere in servizio nell'Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell'eventuale “relazione psicologica”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso>>; - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntanti e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri>> e dell'annesso allegato A recante il <<Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi>>, determinazione n. 167/2-5-2004 CC di prot. dell'8 agosto 2025 del C.N.S.R; - ove occorra, della Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma n. 167/3-4-1 CC di prot. del 5 settembre 2025 e seguenti, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi inclusi tutti gli atti, i documenti ed i verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, e sulla cui base è stato formulato il giudizio di non idoneità; e per l'adozione di opportune misure cautelari nel senso di consentire all'odierno ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di consentire al ricorrente di essere dichiarato idoneo al concorso con ogni statuizione consequenziale nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'intera procedura attitudinale per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo ha giudicato inidoneo e lo ha escluso dal concorso, nonché il verbale della Commissione, la disciplina del bando relativa al carattere definitivo del giudizio di idoneità o inidoneità, le norme tecniche e il profilo attitudinale di riferimento, oltre agli atti connessi. Ha chiesto in via cautelare di poter proseguire nella selezione previa rivalutazione del carteggio e nuovo colloquio e, in via principale e subordinata, il risarcimento in forma specifica o per perdita di chance. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso; la controversia riguarda comunque la legittimità del giudizio attitudinale e la sua motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase. Ha ritenuto che il giudizio di non idoneità attitudinale costituisca espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Nel caso concreto, le modalità selettive previste dal bando non sono state ritenute opache o irrazionali, risultando fondate su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dai test. Le criticità emerse nei test hanno trovato conferma nel colloquio collegiale, nel quale sono stati rilevati pensiero poco flessibile e stereotipato, maturità globale ancora in formazione, inadeguata gestione della sfera emotiva e motivazione non adeguata al ruolo. Il giudice ha inoltre considerato congrua la motivazione, anche in ragione della valutazione collegiale e delle aggettivazioni utilizzate, escludendo la presenza dei vizi necessari per concedere la tutela cautelare. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, del bando di concorso
Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità” in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere in servizio nell’Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell’eventuale “relazione psicologica”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso
La disposizione fonda l'esclusione dal concorso dei candidati giudicati inidonei all'esito degli accertamenti attitudinali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per domandare il risarcimento del danno in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance; l'ordinanza non decide tali domande nel merito.
Massime di principio
- Il giudizio attitudinale reso nell'ambito di un concorso per l'accesso ai ruoli delle forze armate o di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell'amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio attitudinale è limitato alla verifica di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto; non può sostituire la valutazione tecnica collegiale dell'amministrazione con una diversa valutazione del candidato.
- Le modalità di selezione attitudinale non sono irrazionali quando si fondano su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dai test somministrati al candidato.
- Le criticità emerse dai test attitudinali possono legittimamente essere confermate e integrate dal colloquio collegiale; la valutazione può ritenersi congruamente motivata quando individua, anche mediante aggettivazioni sintetiche, specifiche carenze rilevanti rispetto al profilo attitudinale richiesto.
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