Ordinanza n. 615/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco, dott.ssa -OMISSIS-, n. 1483 del 22 novembre 2024, avente ad oggetto “Stipula di n. 1 contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ai sensi della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e della L. 25 giugno 2019 n. 60, di conversione con modificazione del D.L. n. 35 del 30.04.2019 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Calabria), in qualità di Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia, a seguito di utilizzo graduatoria di Concorso Pubblico per titoli ed esami, approvata con deliberazione n. 1459 del 10.11.2023” (ns. doc. A); - nonché di ogni ulteriore atto comunque antecedente, preliminare, presupposto, connesso e/o conseguenziale, con particolare riferimento, ove occorra, alla comunicazione del Capo Dipartimento di Medicina Interna e Riabilitazione della ASST Fatebenefratelli Sacco, prof. dott. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo e-mail alla ricorrente dott. -OMISSIS- in data 6 dicembre 2024 - ore 10.22 (ns. doc. B), con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato con altro dirigente medico, mediante utilizzo di una graduatoria concorsuale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco relativo alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa emergenziale e del c.d. Decreto Calabria, per un posto di dirigente medico nella disciplina di Gastroenterologia, adottato mediante utilizzo di una graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami. Sono stati impugnati anche gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenziali, inclusa una comunicazione del Capo Dipartimento di Medicina Interna e Riabilitazione dell’azienda sanitaria, con riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 64, comma 4, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, di aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha ordinato inoltre all’ASST resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Il giudice ha avvertito che l’eventuale inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’articolo 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e all’amministrazione evocata in giudizio. È stato disposto l’oscuramento delle generalità.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire gli elementi utili alla decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, rilevanti anche ai fini della verifica dell’interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli accertamenti e gli adempimenti istruttori disposti dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L’inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili alla trattazione e definizione del giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
l. 30 dicembre 2018, n. 145
Indicata quale base normativa del contratto individuale di lavoro a tempo determinato oggetto del provvedimento impugnato.
l. 25 giugno 2019, n. 60
Indicata quale legge di conversione con modificazioni del d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, richiamata nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di calendarizzare o definire il ricorso, il giudice può disporre incombenti istruttori volti a verificare l’attualità dell’interesse alla decisione e acquisire dalla parte pubblica chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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