Sentenza del 14/07/2016 n. 4171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Ripresa relativa ad operazione avvenuta in anni precedenti - Annualità non più accertabile - Nullità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRES 2008 contestando, tra l’altro, l’elusività di un’operazione di cessione di azienda realizzata nel 2001 e negando la deducibilità dell’ammortamento dell’avviamento. La società aveva impugnato l’atto sostenendo principalmente che l’accertamento fosse tardivo, perché fondato su un’operazione realizzata in un’annualità ormai non più accertabile ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 600/1973. L’Ufficio sosteneva invece che l’accertamento relativo al 2008 fosse tempestivo, anche se basato su elementi originatisi in anni precedenti, invocando l’autonomia dei periodi d’imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto nullo e tardivo l’accertamento nella parte in cui disconosceva effetti fiscali del 2008 sulla base di un’operazione del 2001 mai contestata quando era ancora accertabile. Secondo il giudice, ammettere un simile accertamento avrebbe consentito di eludere i termini decadenziali ogni volta che un’operazione producesse effetti fiscali frazionati in più anni, violando anche il principio di affidamento del contribuente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 600/1973
L’Ufficio può accertare le imposte entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
La norma è stata interpretata nel senso che non è possibile utilizzare, in un accertamento relativo a un’annualità ancora aperta, un’operazione risalente a un’annualità ormai non più accertabile quando tale operazione costituisce il fondamento sostanziale della ripresa fiscale.
Art. 37-bis, comma 3, d.P.R. 600/1973
La disposizione era stata richiamata dall’Ufficio per contestare l’elusività dell’operazione di cessione di azienda; tuttavia, la ripresa è stata ritenuta illegittima per la tardività derivante dalla risalenza dell’operazione posta a suo fondamento.
Principio di autonomia dei periodi d’imposta
Il principio non consente automaticamente di contestare, in un periodo ancora accertabile, un’operazione compiuta in un periodo ormai definito. Esso riguarda l’autonomia delle determinazioni fiscali tra annualità diverse, ma non legittima la riapertura indiretta di un’operazione mai contestata entro i termini.
Principio di affidamento del contribuente
Il contribuente deve poter fare affidamento sulla stabilità degli effetti fiscali di un’operazione quando l’Amministrazione non l’ha contestata entro il termine previsto per l’annualità in cui è stata realizzata.
Massime di principio
- Un accertamento relativo a un’annualità ancora aperta può considerare elementi storici solo se ciò non comporta, in sostanza, la contestazione tardiva di un’operazione realizzata in un’annualità ormai decaduta.
- Quando una ripresa fiscale si fonda in via principale su un’operazione straordinaria risalente e mai contestata nei termini, l’accertamento può essere dichiarato nullo o illegittimo per violazione dei termini di accertamento.
- La produzione di effetti fiscali protratti o frazionati nel tempo non consente all’Amministrazione di eludere i termini decadenziali riaprendo indirettamente una vicenda ormai definita.
- Occorre distinguere tra la legittima verifica di un effetto reddituale dell’anno ancora accertabile e la rivalutazione sostanziale, incidentale ma decisiva, di un’operazione compiuta in un periodo non più accertabile.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare anzitutto quale operazione costituisca il presupposto effettivo della ripresa e se, nell’anno in cui essa è stata compiuta, fossero ancora pendenti i termini per contestarla.
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