Corte di giustizia, Ordinanza C-97/20
Order of the Court of 4 June 2020. — Société des produits Nestlé SA v Amigüitos pets & life and European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-97/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rifiutato di consentire la prosecuzione del ricorso di Nestlé contro la sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse, in modo sufficiente e concreto, che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a procedere e Nestlé è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’impugnazione perché la domanda non dimostra che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale in materia di opposizione a registrazione di marchio UE dovesse essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, in presenza di una domanda che lamenta errori nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2017/1001, ma senza dimostrare in modo concreto che tali errori sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Ai fini dell’ammissione di un ricorso ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare, con argomenti concreti e specifici del caso, che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta dedurre errori di diritto del Tribunale, invocare in modo generico un contrasto con la giurisprudenza o prospettare un mero interesse generale. Se la domanda non soddisfa tali requisiti, il ricorso non è ammesso a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170c del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 5
Ricorso in materia di marchio UE e ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da Société des produits Nestlé SA avverso la sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019, resa in una controversia di opposizione davanti all’EUIPO tra Nestlé e Amigüitos pets & life SA. La Corte, adita quale sezione incaricata di decidere se il ricorso possa essere ammesso a procedere, ha applicato il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte, specificamente previsto per i ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO.
Contesto fattuale e processuale
Il Tribunale aveva annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018, adottata nell’ambito di un’opposizione tra Nestlé e Amigüitos pets & life. Nestlé ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte, accompagnandolo con la richiesta di ammissione prevista dall’articolo 170a del regolamento di procedura.
Questioni dedotte dalla ricorrente
Nella domanda di ammissione, Nestlé ha sostenuto che il ricorso sollevava questioni importanti per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, richiamando in particolare:
- l’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nella valutazione dei componenti dominanti del segno e del rischio di confusione;
- l’asserita mancata considerazione della distintività dei singoli elementi del segno nella comparazione;
- una pretesa errata lettura della sentenza Bimbo v OHIM (C‑591/12 P) quanto al ruolo distintivo indipendente dell’elemento "ONE";
- l’asserita erroneità dell’analisi sulla prova della notorietà del marchio in forma diversa;
- l’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 in tema di tutela dei marchi con reputazione;
- la pretesa violazione del principio di parità di trattamento per presunto scostamento dalla giurisprudenza.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il quadro processuale delineato da:
- articolo 56 dello Statuto della Corte;
- articolo 58a dello Statuto della Corte;
- articoli 170a, 170b e 170c del regolamento di procedura;
- articolo 137 del regolamento di procedura, per le spese. Quanto al merito evocato dalla ricorrente, vengono in rilievo l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di verificare tale requisito e deve indicare in modo chiaro:
- i motivi di ricorso;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- il carattere sistemico di tale questione;
- le ragioni specifiche per cui essa supera il solo interesse del caso concreto.
La Corte precisa inoltre che non basta denunciare, in termini generali, una violazione della giurisprudenza o un’asserita deviazione dalla propria e dalla giurisprudenza del Tribunale. Occorre identificare con precisione i punti della decisione impugnata, le pronunce asseritamente disattese e il nesso concreto con una questione sistemica. La mera critica a una valutazione di fatto, come nel caso dell’apprezzamento della prova della reputazione del marchio, non può di per sé fondare l’ammissione del ricorso.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che i motivi di Nestlé non spiegano in modo sufficiente perché gli asseriti errori sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul ruolo degli elementi dominanti e distintivi, sulla lettura della giurisprudenza Bimbo, sulla prova della reputazione o sulla parità di trattamento sollevino questioni che travalicano il caso concreto. Le allegazioni restano generiche e si limitano a invocare un interesse generale o la necessità di legal certainty, senza dimostrazione concreta.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è ammesso a procedere.
Quanto alle spese, poiché la decisione è intervenuta prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che Nestlé sopporti le proprie spese.
Principio affermato
Nel sistema dell’articolo 58a dello Statuto, l’ammissione del ricorso richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica della questione di diritto dedotta; l’asserzione di errori del Tribunale in tema di marchio UE, anche se formulata come violazione di precedenti giurisprudenziali o di norme sostanziali del regolamento 2017/1001, non è sufficiente se non viene chiarito in che modo tali errori incidano sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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