Cassazione Civile, Ordinanza n. 00041/2023 del 03/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un assegnatario di alloggio, quale avente causa di una cooperativa edilizia titolare di una concessione di diritto di superficie su un’area destinata a edilizia economica e popolare. Il Comune aveva sostenuto di aver anticipato, nell’ambito di una successiva transazione con i proprietari dell’area, una somma corrispondente al costo di acquisizione del terreno e ne chiedeva il rimborso pro-quota all’assegnatario, sulla base della convenzione stipulata con la cooperativa, che prevedeva l’obbligo di corrispondere il costo di acquisizione delle aree. In primo grado l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta e il decreto revocato; in appello, invece, la decisione è stata riformata e l’obbligo di pagamento è stato riconosciuto. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la lite ricadesse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché implicava la definizione dei diritti e obblighi nascenti dalla convenzione e dagli atti amministrativi presupposti; 2) violazione dell’art. 1372 c.c. e del principio di relatività del contratto, sostenendo che la transazione intervenuta tra Comune e proprietari del suolo non potesse produrre effetti nei confronti della cooperativa e dei suoi aventi causa, essendo contemplato dalla convenzione solo l’acquisto tramite espropriazione; 3) violazione delle norme sull’espropriazione e dei criteri di interpretazione contrattuale, contestando che potesse essere posto a carico della cooperativa il pagamento di una somma corrisposta ai proprietari a titolo risarcitorio. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi nel merito perché ha rilevato l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto la notificazione della sentenza d’appello, ma aveva depositato solo copia autentica della decisione senza la relata di notifica; inoltre, dagli atti non risultava che la relata fosse stata prodotta dal controricorrente né fosse presente nel fascicolo d’ufficio. La notifica del ricorso era comunque avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile e il ricorrente condannato alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché il ricorrente, pur avendo indicato nel ricorso la notificazione della sentenza impugnata, non ha depositato la relata di notifica della decisione d’appello; la mancata produzione non è stata sanata dal controricorrente né dal fascicolo d’ufficio. La Corte ha inoltre escluso che potesse operare la regola di conservazione della procedibilità fondata sulla tempestiva notificazione del ricorso, poiché la notificazione era comunque intervenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta
la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, quando il ricorrente ne dichiari l’avvenuta notificazione, determina improcedibilità del ricorso se la documentazione non risulta comunque disponibile nel processo entro il termine di legge.
art. 372 c.p.c.
la produzione tardiva non consente di sanare l’omissione del deposito della relata oltre il termine previsto per il deposito del ricorso.
art. 325 c.p.c.
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso erano formulati come censure di giurisdizione e di violazione di legge, ma non sono stati esaminati per la declaratoria preliminare di improcedibilità.
art. 133, lett. b), d.lgs. 104/2010
invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 5, comma 1, l. 1034/2010
richiamato dal ricorrente a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
art. 1372 c.c.
richiamato per sostenere l’inefficacia nei confronti dei terzi della transazione intervenuta tra Comune e proprietari dell’area.
art. 35 l. 865/1971
richiamato in relazione alla disciplina dell’acquisizione delle aree e del corrispettivo dovuto nell’ambito dell’edilizia economica e popolare.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, egli assume l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., anche la relata di notificazione; la sola produzione della copia autentica della sentenza non basta.
- La mancata produzione della relata non è sanata dalla non contestazione del controricorrente né dalla presenza del documento nel fascicolo d’ufficio, salvo che la relativa documentazione sia comunque nella disponibilità del giudice entro il termine rilevante.
- La procedibilità del ricorso costituisce verifica preliminare rispetto all’esame dell’ammissibilità e del merito dei motivi.
- La disciplina del deposito della sentenza notificata è collegata alla tutela del termine breve di impugnazione: l’assenza della relata impedisce il controllo della tempestività del ricorso.
- La produzione tardiva della relata non è idonea a recuperare l’omissione del deposito prescritta dall’art. 369 c.p.c., quando il termine sia già spirato.
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