Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4003/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento del 3 giugno 2026 di diniego del nulla osta emesso dall’-OMISSIS- in relazione all’iniziativa “Primavera delle Antifasciste”, programmata per il 27 giugno 2026 presso il Parco degli Acquedotti, dalle ore 16:30 alle ore 20:30;

Giustizia amministrativa202606865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, a una sommaria cognizione e impregiudicato il merito, il ricorso presentasse profili di inammissibilità e improcedibilità, poiché rivolto contro un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo e poiché non era stato impugnato l'atto confermativo successivo del 19 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta relativo allo svolgimento dell'iniziativa "Primavera delle Antifasciste" presso il Parco degli Acquedotti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 giugno 2026, con il quale era stato negato il nulla osta allo svolgimento di un'iniziativa programmata per il 27 giugno 2026 presso il Parco degli Acquedotti, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in questa fase sommaria, due profili ostativi: l'atto impugnato era un nulla osta dell'Ente Parco di natura endoprocedimentale, privo dell'efficacia lesiva propria dell'atto provvedimentale dell'autorità procedente, individuata in Roma Capitale; inoltre, il ricorrente non aveva impugnato l'atto confermativo del 19 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione per difetto del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'impugnazione di un atto meramente endoprocedimentale è priva, di regola, del fumus boni iuris quando l'atto non produce un'autonoma efficacia lesiva e la lesione deriva dal successivo provvedimento conclusivo dell'autorità procedente.
  • La mancata impugnazione di un atto successivo confermativo del provvedimento contestato può determinare, già nella fase cautelare, l'assenza di fumus boni iuris per inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.