Sentenza n. 2265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, pur accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato relativo all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva promosso in primo grado un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconoscendole l’importo complessivo di € 2.500,00. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e prevedendo, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, ma aveva liquidato le spese processuali in € 500,00. L’appello era limitato al capo relativo alle spese. L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai valori tabellari applicabili e chiedendo la rideterminazione delle spese del primo grado nella misura corretta. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza. Ha inoltre affermato che, pur essendo la quantificazione delle spese espressione di un potere discrezionale, non possono essere liquidate somme meramente simboliche o comunque inferiori ai limiti risultanti dai parametri forensi applicabili. Nel caso concreto, la somma di € 500,00 era inferiore ai valori tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica, poiché la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato, anch’esse distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa
La parte soccombente deve normalmente essere condannata al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa.
D.M. 55/2014
I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
D.M. 147/2022
I valori tabellari e le soglie minime risultanti dal decreto limitano la discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, impedendo di scendere al di sotto dei limiti applicabili, salva la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.
art. 4, comma 4, D.M. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione deve essere considerata nel calcolo della liquidazione, senza consentire comunque una quantificazione inferiore ai valori minimi applicabili.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, nella motivazione, precedenti conformi e pertinenti.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire nel giudizio di primo grado.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Stabiliscono modalità e funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei parametri forensi applicabili e non può condurre alla liquidazione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime previste.
- Il giudice amministrativo è tenuto a motivare specificamente la statuizione sulle spese processuali quando si discosta dalla regola della soccombenza; quando applica tale regola, non è invece necessaria una motivazione ulteriore, salvo che la liquidazione richieda una giustificazione specifica.
- La complessità oggettivamente ridotta e la natura seriale della controversia possono giustificare una riduzione della liquidazione rispetto ai valori parametrali ordinari, ma non consentono di scendere al di sotto dei limiti minimi risultanti dalla disciplina forense applicabile.
- Quando l’appello è limitato al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia nel grado d’appello è costituito dall’importo delle spese oggetto di contestazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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