Cassazione Penale, Sentenza n. 17708/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Milana, nella qualità di rappresentante legale della societa Gas Italia 2000 s.r.l., ha indicato nella dichiarazione IVA 2013 plurime fatture come non imponibili, sebbene fossero cessioni soggette a IVA, determinando una IVA evasa di Euro 170.970,00 (superiore alla soglia di punibilita). Ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: 1) assenza dell'elemento soggettivo doloso, sostenendo che si trattava di mero errore contabile ripetuto per negligenza e per automatismi informatici; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilita per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.), rilevando l'integrativa e il pagamento integrale o quasi-integrale dell'imposta versata successivamente (circa Euro 186.073,00 o secondo la Corte d'appello Euro 166.083,90) e la modesta eccedenza rispetto alla soglia di punibilita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito: condanna di Milana a quattro mesi di reclusione per violazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000. Sul primo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del dolo spetti al giudice di merito e che la Corte d'appello abbia motivato congruamente la sussistenza del dolo specifico, desumendolo dalla reiterazione dell'annotazione errata negli anni e dal rilevante vantaggio patrimoniale per la societa. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che, ancorche' la novella di cui al d.lgs. 150/2022 inserisca la condotta successiva tra i parametri valutabili ai fini dell'art. 131-bis c.p., tale comportamento non puo' di per se' trasformare in tenue un'offesa che al momento del fatto aveva offensivita' significativa: l'IVA evasa era infatti molto superiore alla soglia di punibilita' (circa Euro 170.970,00). Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice per la dichiarazione fraudolenta ai fini IVA: la Corte ha interpretato la condotta come indicazione di elementi attivi inferiori al reale per evadere l'IVA; la sussistenza del dolo specifico e' stata ricavata dalla ripetizione dell'annotazione errata e dal vantaggio economico per la societa.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Fissa la soglia di punibilita' per il reato tributario (circa Euro 50.000,00). La Corte ha valutato che l'ammontare evaso (circa Euro 170.970,00) fosse di gran lunga superiore alla soglia, ostando al riconoscimento della tenuita'.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; dopo la modifica (d.lgs. 150/2022) la condotta successiva al reato e' parametro da considerare, ma la Corte ha ribadito che tale elemento non puo' da solo rendere tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto e deve integrarsi nella valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 13 d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata in relazione all'estinzione del reato per il pagamento integrativo; la Corte ha osservato che il pagamento successivo e' stato tenuto in considerazione in sede di merito, ma non sufficiente a escludere la rilevanza penale complessiva dell'offesa.
art. 133 cod. pen.
Criteri di valutazione della pena (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entita' del danno): la Corte ha richiamato tale articolo come quadro valutativo cui attenersi per il giudizio di tenuita', confermando che l'entita' dell'IVA evasa e le modalita' della condotta escludono la tenuita'.
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Richiamato in sede procedurale come norma applicata alla definizione del ricorso (procedura di definizione prevista dal citato decreto-legge).
Massime di principio
- La sussistenza del dolo fiscale (art. 4 d.lgs. 74/2000) puo' essere desunta dalla reiterazione di comportamenti contabili anomali nel tempo e dal vantaggio patrimoniale conseguito; errori ripetuti e non rettificati tempestivamente possono essere valutati come indice di intenzionalita'.
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito quando la motivazione e' congrua e logica: le questioni probatorie e le valutazioni sulla attendibilita' delle prove sono prerogativa del giudice di merito.
- La modifica dell'art. 131-bis c.p. (d.lgs. 150/2022) introduce la condotta successiva come elemento valutabile per la tenuita', ma tale circostanza non e' autonoma e puo' essere valorizzata solo nell'ambito di una valutazione complessiva che consideri modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno (art. 133 c.p.).
- Per aspirare al riconoscimento della particolare tenuita' in reati tributari e' utile che l'ammontare dell'omissione sia vicinissimo alla soglia di punibilita' e che esistano elementi probatori che attestino scarsa offensivita', immediata rettifica, cooperazione con l'Amministrazione e pagamento integrale prima o all'inizio dell'azione penale.
- In caso di errore contabile asserito, documentazione puntuale (registrazioni contabili, log dei sistemi informatici, prove di mancata conoscenza o di difetto di controllo) e tempestive integrazioni/pagamenti sono elementi essenziali per contrastare la presunzione di dolo; tuttavia, la mera automazione della procedura non esclude la responsabilita' se l'errore e' ripetuto e fonte di vantaggio fiscale.
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