Corte di giustizia, Sentenza C-545/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2022. — AllianzGI-Fonds AEVN contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Assoggettamento ad imposta dei dividendi versati agli organismi di investimento collettivo (OIC) – OIC residenti e non-residenti – Differenza di trattamento – Ritenuta alla fonte riguardante esclusivamente i dividendi versati agli OIC non residenti – Comparabilità delle situazioni – Valutazione – Presa in considerazione del regime fiscale dei detentori di quote di OIC e dell’assoggettamento degli organismi residenti a imposte diverse – Assenza. — Causa C-545/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale portoghese, ha esaminato il regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti a organismi di investimento collettivo residenti e non residenti. Ha ritenuto che la misura incida sulla libera circolazione dei capitali e che il confronto debba essere fatto a livello dell’OIC, non dei singoli partecipanti, escludendo che le imposte interne applicate agli OIC residenti rendano le situazioni non comparabili. Ne consegue l’incompatibilità dell’esenzione riservata ai soli OIC residenti con l’articolo 63 TFUE.
Libera circolazione dei capitali e tassazione dei dividendi: incompatibilità del regime portoghese che assoggetta a ritenuta i dividendi versati a OIC non residenti mentre esenta gli OIC residenti
La questione giuridica
Se gli articoli 56 e 63 TFUE ostino a una normativa portoghese che prevede la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società residenti a un OIC non residente, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono esenti; se la differenza possa essere giustificata dal diverso metodo di imposizione applicato agli OIC residenti; se, ai fini della comparabilità, debba rilevare anche il regime fiscale dei detentori di quote e l’incidenza di altre imposte gravanti sugli OIC residenti.
Principio di diritto
L’articolo 63 TFUE osta a una normativa nazionale che assoggetti a ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da società residenti a un OIC non residente, esentando invece i dividendi distribuiti a un OIC residente, quando i due organismi si trovano in situazioni oggettivamente comparabili; la differenza non può essere giustificata né dal fatto che gli OIC residenti siano assoggettati ad altre imposte interne né dal regime fiscale dei detentori di quote, e non risultano provati motivi imperativi di interesse generale idonei a legittimarla.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 252 TFUE
- Direttiva non citata espressamente
Tassazione dei dividendi a favore di OIC residenti e non residenti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) in una controversia tra AllianzGI-Fonds AEVN, OIC costituito in Germania, e l’amministrazione tributaria portoghese. Il problema nasce dalla ritenuta alla fonte applicata in Portogallo ai dividendi distribuiti da società residenti a un OIC non residente, mentre gli OIC residenti beneficiano di un’esenzione da tale ritenuta.
Fatti e procedimento principale
AllianzGI-Fonds AEVN percepiva dividendi da società residenti in Portogallo negli anni 2015 e 2016. Tali dividendi sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte con aliquota del 25% ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, lettera c), del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), per un importo complessivo indicato nel procedimento. Il fondo ha contestato gli atti impositivi dinanzi all’amministrazione e poi dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il regime portoghese discrimini gli OIC non residenti rispetto a quelli residenti.
Normativa portoghese rilevante
Il sistema portoghese, come descritto dalla Corte, prevede che:
- gli OIC costituiti e operanti secondo la legislazione nazionale siano soggetti a un regime fiscale specifico ai sensi dell’articolo 22 dell’EBF;
- gli OIC residenti siano esentati dalla ritenuta alla fonte sui redditi percepiti come soggetti passivi ex articolo 22, paragrafo 10, EBF;
- gli OIC non residenti, invece, siano soggetti a ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte portoghese;
- sugli OIC residenti gravino anche altre imposte, come l’imposta di bollo sul valore netto e, in casi limitati, l’imposta specifica prevista dall’articolo 88, paragrafo 11, CIRC.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la disciplina fosse incompatibile con la libera prestazione di servizi o con la libera circolazione dei capitali;
- se la ritenuta alla fonte riservata agli OIC non residenti costituisse un trattamento sfavorevole;
- se ai fini della comparabilità fosse rilevante il regime fiscale dei detentori di quote;
- se potessero essere considerate altre imposte gravanti sugli OIC residenti;
- se la differenza di trattamento potesse giustificarsi in ragione della diversa tecnica impositiva.
Scelta della libertà fondamentale applicabile
La Corte ha ritenuto che la normativa nazionale riguardi il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli OIC e, pertanto, ricada nell’ambito dell’articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali. Pur potendo la misura incidere indirettamente anche sulla prestazione di servizi, tale profilo è stato considerato secondario rispetto alla disciplina dei movimenti di capitali.
Esistenza di una restrizione
Secondo la Corte, il fatto di imporre una ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti dagli OIC non residenti e di riservare l’esenzione ai soli OIC residenti costituisce un trattamento svantaggioso idoneo a dissuadere sia gli OIC non residenti dall’investire in società portoghesi sia gli investitori residenti dall’acquistare quote in tali OIC. La misura integra quindi una restrizione vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.
Comparabilità delle situazioni
La Corte ha respinto l’argomento secondo cui gli OIC residenti e non residenti non sarebbero comparabili perché soggetti a tecniche impositive diverse. Ha osservato che:
- l’imposta di bollo portoghese ha base patrimoniale e non può essere assimilata a un’imposta sul reddito;
- l’imposta specifica di cui all’articolo 88, paragrafo 11, CIRC colpisce i dividendi degli OIC residenti solo in ipotesi limitate;
- il regime nazionale non si limita a differenziare le modalità di riscossione, ma assoggetta sistematicamente a imposta solo gli OIC non residenti.
La Corte ha inoltre escluso che, ai fini della comparabilità, debba essere determinante la situazione fiscale dei detentori di quote. Il criterio rilevante è quello stabilito dalla normativa per i beneficiari dei dividendi, valutato alla luce dell’oggetto, del contenuto e della finalità del regime. In base alla logica dichiarata dallo stesso governo portoghese, il sistema mira a trasferire l’imposizione dal veicolo di investimento ai detentori di quote; ciò rende comparabili gli OIC residenti e non residenti quanto al rischio di doppia imposizione economica.
Giustificazioni invocate dal Portogallo
La Corte ha esaminato due possibili giustificazioni:
- coerenza del regime fiscale nazionale: respinta perché manca una connessione diretta tra l’esenzione concessa agli OIC residenti e una tassazione compensativa effettivamente collegata a tale esenzione;
- ripartizione equilibrata della potestà impositiva: respinta perché, avendo il Portogallo scelto di non tassare gli OIC residenti beneficiari di dividendi nazionali, non può poi invocare tale esigenza per tassare i soli OIC non residenti.
Decisione
La Corte ha concluso che l’articolo 63 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che prevede la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società residenti a un OIC non residente, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono esenti da tale ritenuta. La risposta è stata resa con riferimento esclusivo alla libera circolazione dei capitali, senza accogliere le giustificazioni addotte dallo Stato membro.
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