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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-232/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2022. — NP contro Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 1, paragrafo 1 – Assegnazione conferita “temporaneamente” – Nozione – Occupazione di un posto permanente – Articolo 5, paragrafo 5 – Missioni successive – Articolo 10 – Sanzioni – Articolo 11 – Deroga ad opera delle parti sociali alla durata massima stabilita dal legislatore nazionale. — Causa C-232/20

Giurisprudenza europea62020CJ0232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il lavoro tramite agenzia interinale può riguardare anche posti permanenti, purché la missione resti temporanea. Ha però affermato che un utilizzo reiterato per 55 mesi sullo stesso posto può integrare abuso se eccede la temporaneità ragionevole e manca una giustificazione oggettiva. La Corte ha inoltre precisato i limiti della normativa nazionale che fissa una durata massima e della sua disposizione transitoria, nonché il fatto che l’articolo 10 della direttiva non crea automaticamente un rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice.

Lavoro tramite agenzia interinale: nozione di assegnazione "temporanea", abuso delle missioni successive, effetti della normativa nazionale sulla durata massima e limiti delle sanzioni nei rapporti tra privati

La questione giuridica

Se la nozione di assegnazione "temporaneamente" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 osti all’occupazione di un posto permanente non di sostituzione; se missioni successive della durata di 55 mesi costituiscano abuso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5; se una normativa nazionale con durata massima e disposizione transitoria che esclude i periodi anteriori al 1° aprile 2017 sia compatibile con la direttiva e quale sia il ruolo del giudice nazionale in una controversia tra privati; se l’articolo 10 consenta di ricavare direttamente un diritto alla costituzione del rapporto con l’utilizzatore in difetto di sanzioni nazionali; e se gli Stati membri possano autorizzare le parti sociali a derogare alla durata massima di missione.

Principio di diritto

La direttiva 2008/104 non limita il lavoro tramite agenzia interinale ai soli posti non permanenti: il requisito del carattere "temporaneo" riguarda la durata/modalità della missione e non il tipo di posto. Tuttavia, missioni successive sul medesimo posto e presso la stessa impresa utilizzatrice, protratte per 55 mesi, possono costituire un ricorso abusivo se, in concreto, superano ciò che può ragionevolmente qualificarsi temporaneo e mancano giustificazioni obiettive. Gli Stati membri possono introdurre una durata massima e affidarne la disciplina alle parti sociali, ma non possono, tramite disposizioni transitorie, svuotare la tutela garantita dalla direttiva escludendo dal calcolo i periodi anteriori se ciò impedisce di valutare la temporaneità effettiva; nei giudizi tra privati il giudice non è però tenuto a disapplicare direttamente tale disposizione sulla sola base della direttiva. Inoltre, l’articolo 10 non attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo automatico alla costituzione del rapporto con l’utilizzatore in assenza di sanzioni nazionali, e il diritto dell’Unione non osta a che le parti sociali deroghino alla durata massima fissata dalla normativa nazionale nei limiti consentiti dal diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 2 direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 5, paragrafi 1, 3 e 5, direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE

Lavoro tramite agenzia interinale e temporaneità della missione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg nell’ambito di una controversia tra un lavoratore interinale e l’impresa utilizzatrice Daimler AG. Il giudice tedesco chiedeva l’interpretazione della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, in particolare circa il significato del requisito della missione "temporanea", gli effetti delle missioni successive e la compatibilità con il diritto UE della disciplina tedesca sulla durata massima della missione.

Fatti e procedimento principale

NP era alle dipendenze di un’agenzia interinale dal 1° settembre 2014 ed era stato messo quasi esclusivamente a disposizione della Daimler fino al 31 maggio 2019, lavorando sempre nel laboratorio di assemblaggio dei motori. Egli agiva per far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro con Daimler a partire da date diverse, sostenendo che una missione protrattasi per quasi cinque anni non poteva più dirsi "temporanea" e contestando la disposizione transitoria dell’AÜG modificato.

Normativa UE richiamata

La Corte ha esaminato la direttiva 2008/104/CE, soprattutto:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione e sulla missione temporanea;
  • l’articolo 2, sulle finalità della direttiva;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), sulle definizioni di agenzia interinale, lavoratore, impresa utilizzatrice e missione;
  • l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 5, sul principio di parità di trattamento e sulle misure contro l’abuso;
  • l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, sui requisiti minimi;
  • l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, sulle sanzioni;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, sull’attuazione. È stato richiamato anche l’articolo 267 TFUE e l’articolo 288, terzo comma, TFUE.

Quadro normativo nazionale

La Corte ha considerato la disciplina tedesca dell’AÜG sia nella versione anteriore sia in quella modificata dal 2017. La riforma introdusse una durata massima di 18 mesi della missione presso il medesimo utilizzatore, con possibilità di deroga tramite contratti collettivi e accordi aziendali; previde inoltre una sanzione consistente nella costituzione di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore. La disposizione transitoria escludeva però dal calcolo i periodi anteriori al 1° aprile 2017.

Prima questione: significato di "temporaneamente"

La Corte ha affermato che il termine "temporaneamente" non limita il lavoro interinale ai soli posti non permanenti o di sostituzione. Il requisito riguarda le modalità e la durata della messa a disposizione del lavoratore, non la natura del posto occupato nell’impresa utilizzatrice. La direttiva non vieta quindi che un lavoratore interinale sia assegnato a un posto di natura permanente, purché la missione abbia carattere temporaneo.

Seconda questione: missioni successive e abuso

La Corte ha riformulato la seconda questione come diretta a verificare se il rinnovo di missioni successive per 55 mesi sullo stesso posto possa costituire abuso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5. Ha precisato che la direttiva non fissa una durata massima uniforme oltre la quale la missione perde automaticamente il carattere temporaneo, né impone agli Stati membri di stabilire un limite numerico. Tuttavia, gli Stati devono adottare misure per evitare missioni successive che eludano la direttiva e per impedire che il lavoro interinale diventi una situazione permanente. In concreto, una durata di 55 mesi può rivelare un ricorso abusivo se supera ciò che può ragionevolmente dirsi temporaneo, tenuto conto delle circostanze del caso e delle specificità del settore, soprattutto se manca una spiegazione oggettiva dell’alternanza di contratti successivi.

Quarta questione: durata massima nazionale e disposizione transitoria

La Corte ha ammesso che gli Stati membri possono introdurre una durata massima della missione e anche prevedere disposizioni transitorie. Tuttavia, tali misure non possono privare di effetto utile la tutela garantita dalla direttiva: una disciplina che escluda dal calcolo i periodi anteriori all’entrata in vigore, se ciò impedisce di considerare la durata effettiva della missione per valutare se sia ancora temporanea, è incompatibile con la direttiva. Nel contempo, in una controversia esclusivamente tra privati, il giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto UE, a disapplicare la disposizione transitoria, ferma restando la necessità di un’interpretazione conforme nei limiti del diritto interno.

Terza questione: sanzioni e diritto al rapporto di lavoro con l’utilizzatore

La Corte ha chiarito che l’articolo 10 della direttiva impone agli Stati membri di prevedere misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ma non stabilisce in modo preciso quale sanzione debba essere adottata. Di conseguenza, in assenza di una specifica sanzione nazionale per la violazione della direttiva, il lavoratore non può ricavare direttamente dal diritto dell’Unione un diritto soggettivo alla costituzione di un rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice. Resta possibile, se del caso, il ricorso alla responsabilità dello Stato secondo i principi Francovich.

Quinta questione: ruolo delle parti sociali

La Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva una normativa nazionale che autorizzi le parti sociali a derogare, a livello del settore delle imprese utilizzatrici, alla durata massima fissata dalla legge. La direttiva riconosce infatti un ampio spazio all’autonomia collettiva, come risulta dai considerando 16 e 19, dall’articolo 5, paragrafo 3, dall’articolo 9 e dall’articolo 11, purché sia rispettato il livello globale di tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e i requisiti minimi della direttiva.

Dispositivo

La Corte ha concluso che:

  • la direttiva non impedisce l’assegnazione a un posto permanente non di sostituzione;
  • missioni successive per 55 mesi possono essere abusive se superano la temporaneità ragionevole;
  • una disposizione transitoria che escluda i periodi precedenti può essere incompatibile con la direttiva se ne svuota la tutela;
  • l’articolo 10 non attribuisce un diritto automatico al rapporto con l’utilizzatore;
  • gli Stati membri possono autorizzare deroghe collettive alla durata massima della missione.

Come è indicizzato

Materielavoro tramite agenzia interinalepolitica socialeparità di trattamento nel lavoroabuso del diritto e missioni successiverapporti di lavoro e sanzioni nazionali

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