Cassazione Penale, Ordinanza n. 26792/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta dunque ferma, con conferma della responsabilità per il reato contestato; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato e inconferente rispetto alla questione decisa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione in ordine alla sua penale responsabilità per il reato di ricettazione. Nel ricorso sosteneva, in sostanza, l'assenza di elementi per affermare la responsabilità e contestava la rilevanza di reati di falso, richiamati però fuori fuoco rispetto al thema decidendum, poiché non erano mai stati oggetto di imputazione e la Corte d'appello li aveva anzi esclusi come ipotesi di reato presupposto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche estraneo all'oggetto del giudizio, osservando che, per integrare il reato contestato, era sufficiente la constatazione che non vi fosse prova della partecipazione dell'imputata al reato presupposto (furto) e che il titolo risultasse negoziato con conseguimento a suo favore del valore in esso indicato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il reato di ricettazione è ritenuto integrato sulla base della mancanza di prova della partecipazione dell'imputata al reato presupposto e del fatto che il titolo sia stato negoziato con conseguimento a suo favore del valore in esso indicato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando censura aspetti estranei al thema decidendum o insiste su questioni non rilevanti per la fattispecie contestata.
- Ai fini della configurabilità della ricettazione non è necessario dimostrare in positivo la partecipazione dell'imputato al reato presupposto; è sufficiente che il bene provenga da un delitto e che l'agente lo riceva, acquisti o comunque ne tragga vantaggio con consapevolezza della provenienza illecita.
- Quando la sentenza di merito accerti l'assenza di prova sulla partecipazione dell'imputato al reato presupposto e la negoziazione del titolo con acquisizione del relativo valore, la motivazione può essere ritenuta sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità per ricettazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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