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Sentenza

Sentenza n. 3632/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 362/2024 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 362/2024 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, recante condanna al riconoscimento degli importi spettanti mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, complessivi € 2.000,00 alla prima ricorrente, € 2.500,00 alla seconda e € 2.000,00 alla terza, per le annualità scolastiche indicate nel titolo giudiziale. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto, le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere con un atto di stile. Nelle more del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato l'avvenuto accreditamento degli importi controversi.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato gli importi dovuti in esecuzione del giudicato. Poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nelle more, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure di ottemperanza né di nominare il commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Sono stati liquidati € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro giudice e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e di adottare, se necessario, misure sostitutive.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel giudicato posto in esecuzione quale modalità di corresponsione degli importi riconosciuti alle ricorrenti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa processuale per la regolazione delle spese e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato sopravvenuta alla proposizione del ricorso comporta la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende non necessario procedere alla nomina del commissario ad acta richiesta in via preventiva, non residuando un'attività sostitutiva da svolgere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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