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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20444/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza del 14/04/2021 della Corte militare di appello per quattro motivi: (1) vizio di giurisdizione del giudice militare ai sensi dell'art.13, comma 2, cod. proc. pen., per concorso tra reato comune e reato militare e precedente iscrizione di un procedimento ordinario poi archiviato; (2) violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello applicato d'ufficio la pena accessoria della rimozione dal grado; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art.234 c.p.m.p. nella parte che impone la rimozione del grado indipendentemente dalla gravità della condotta e dall'entità della pena; (4) censura sulla valutazione dell'elemento psicologico del reato e sulla mancata considerazione delle richieste del ricorrente volte al distacco dall'impianto centralizzato dei termosifoni del suo alloggio di servizio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che: (a) l'eccezione di incompetenza militare è priva di fondamento poiché il procedimento ordinario si è concluso con archiviazione, sicché l'art.13, comma 2 c.p.p. non opera; (b) la Corte territoriale ha legittimamente applicato d'ufficio la pena accessoria della rimozione del grado in quanto le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna e non rientrano nel divieto di reformatio in peius; (c) la questione di costituzionalità dell'art.234 c.p.m.p. è infondata e già rigettata dalla Corte Costituzionale (sent. n.383/1997); (d) le doglianze sulla valutazione dell'elemento psicologico e delle prove sono deduzioni di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.13, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la norma non si applica quando il procedimento ordinario si è concluso con archiviazione; l'archiviazione elimina la contestazione ordinaria impedendo che si configuri la giurisdizione unica dell'autorità ordinaria.

  • art.12 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire i limiti della connessione tra reati comuni e militari e per escludere spostamenti di giurisdizione sulla base di connessioni non previste.

  • art.597, comma terzo, cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius riguarda l'aggravamento della posizione del solo appellante, ma non impedisce l'applicazione d'ufficio di pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna.

  • art.20 cod. pen.

    Richiamato per affermare che le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna e non rientrano nelle misure peggiorative vietate dal divieto di reformatio in peius.

  • art.234 cod. pen. militare di pace

    La disposizione che prevede la pena accessoria della rimozione dal grado per la truffa militare è stata ritenuta legittima: la rimozione è automatica per i reati espressamente previsti e ciò non è contrario alla Costituzione, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.383/1997).

  • art.264 cod. pen. mil. pace (richiamato come abrogato)

    La norma, una volta prevista per la competenza in caso di concorso di persone e nesso teleologico, è stata abrogata e sostituita dall'ordinamento procedurale del 1988; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne dichiara l'abrogazione.

  • art.62, n.6, cod. pen.

    Citata perché la Corte territoriale ha concesso la circostanza attenuante della riparazione del danno; la norma disciplina le circostanze attenuanti previste dal codice penale.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.383/1997

    Precedente che ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'automatica applicazione della rimozione dal grado per taluni reati militari; la Cassazione lo richiama per escludere la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

  • Cass. Sez. 3, sentenza n.30122/2016

    Giurisprudenza richiamata per affermare la legittimità dell'applicazione d'ufficio delle pene accessorie non applicate in primo grado da parte del giudice di appello.

  • Cass. Sez. 1, sentenza n.1399/1999

    Giurisprudenza citata riguardo all'abrogazione di disposizioni del codice penale militare di pace e al rapporto con il codice di procedura penale.

Massime di principio

  • Se il procedimento penale ordinario si è concluso con archiviazione, l'art.13, comma 2, c.p.p. (che attribuisce la giurisdizione all'ordinario in caso di reato comune più grave) non opera più; la giurisdizione militare resta competente se non vi è una pendenza tecnica del procedimento ordinario.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di applicare d'ufficio pene accessorie che conseguono automaticamente alla condanna (ex art.20 c.p.), in quanto non sono considerate provvedimenti peggiorativi vietati quando l'appello è esclusivamente dell'imputato.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già decise dalla Corte Costituzionale (es. rimozione del grado prevista automaticamente per taluni reati militari) difficilmente saranno ritenute fondate in sede di cassazione; occorre riferirsi ai precedenti costituzionali.
  • In cassazione il sindacato è limitato a vizi di diritto e a macroscopiche illogicità della motivazione; contestazioni che implicano una diversa valutazione del merito probatorio o delle risultanze processuali sono, di norma, inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità di un ricorso può comportare condanna alle spese e, nei casi di impugnazione ritenuta irrituale o colposa, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.

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