Cassazione Penale, Sentenza n. 47639/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di Appello che aveva riformato il trattamento sanzionatorio relativo alla condanna per estorsione aggravata e continuata. I difensori deducevano principalmente: 1) che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, con l'ammissione di responsabilità in udienza, gli imputati avessero rinunciato a tutti i motivi salvo quello sulla pena, mentre la rinuncia avrebbe dovuto riguardare solo questioni attinenti alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti; 2) che la Corte non aveva esaminato la censura sulla sussistenza della recidiva (e sulla sua incidenza sulla continuazione) né valutato la risalenza temporale e la natura dei precedenti; 3) che erano state negate le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) nonostante la confessione tempestiva e gli sforzi risarcitori. In sintesi, la critica riguarda omissioni motivazionali e la mancata valutazione di recidiva e attenuanti rilevanti per la determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che dal verbale d'udienza risultasse chiaro che gli imputati e i difensori avevano rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello sulla pena, e che tale rinuncia comprende anche i motivi relativi alla recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata in tal senso e ha respinto le censure come manifestamente infondate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle circostanze attenuanti generiche è considerata una componente autonoma dell'apparato circostanziale influente sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la rinuncia all'impugnazione eccetto il motivo sulla pena comprenda anche le doglianze volte al riconoscimento di tali attenuanti.
art. 63 comma 4 cod. pen.
La norma sull'aumento facoltativo per l'aggravante (continuazione) è stata richiamata dal ricorso; la Corte osserva che, pur avendo la Corte di merito omesso l'aumento facoltativo, la censura relativa è stata considerata rinunciata in sede d'appello e quindi non esaminabile in Cassazione.
Massime di principio
- La dichiarazione in udienza di rinuncia a tutti i motivi eccetto quello sulla pena comporta la perdita delle doglianze relative alla recidiva e alle circostanze attenuanti, salvo espressa riserva.
- Per preservare l'esame da parte della Corte d'Appello o della Cassazione su recidiva o attenuanti, è necessario riservare tali specifiche questioni nel verbale d'udienza; un richiamo generico alla "pena" non è sufficiente.
- La recidiva, pur incidendo sulla pena, costituisce un capo autonomo della decisione: tuttavia la giurisprudenza ritiene che essa sia inclusa nella rinuncia all'appello eccetto la pena.
- Se in sede d'appello si rinuncia in termini generici ai motivi, la Cassazione potrà dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie.
- Consiglio pratico: in presenza di esigenze difensive su recidiva o attenuanti, indicare espressamente nel verbale le questioni che si intendono riservare e motivare la richiesta di esame per evitare rinunce involontarie.
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