Cassazione Penale, Ordinanza n. 33304/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato nei cui confronti il Tribunale ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa, sostituita con la detenzione domiciliare, per un furto in abitazione aggravato commesso in concorso. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, sostenendo che il giudice non avesse dichiarato una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e che la motivazione fosse del tutto carente quanto alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento. Secondo il ricorrente, dagli atti non sarebbe emersa in modo univoco la responsabilità penale dell'imputato, in particolare quanto al suo coinvolgimento nell'attività illecita, sicché il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 103 del 2017, contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che non è più proponibile il motivo fondato sulla mancata declaratoria di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
concorde richiesta delle parti
richiamato come base del patteggiamento, la cui sentenza è impugnabile solo entro limiti tipizzati
artt. 444 e ss. c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimitano in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena
art. 129 c.p.p.
la mancata declaratoria di proscioglimento non è più motivo autonomamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103
A far tempo dal 3 agosto 2017
ha ristretto i motivi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'eventuale esclusione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
- Dopo la riforma del 2017, non è più deducibile con ricorso per cassazione la mancata pronuncia del giudice sulla causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. nel contesto del patteggiamento.
- La sentenza di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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