Cassazione Penale, Sentenza n. 29152/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Potenza lamentando carenza di motivazione, travisamento dei fatti e violazione delle norme sulla valutazione del compendio probatorio (art. 192 c.p.p.): sosteneva che la Corte aveva erroneamente ritenuto la causa dell'evento nella condotta delle vittime nonostante che l'imputato avesse guidato a velocità superiore al limite e fosse risultato positivo all'accertamento etilometrico; denunciava inoltre manifesta contraddittorietà per avere i giudici aderito alle conclusioni del consulente della difesa in contrasto con quelle del consulente del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico (mancanza di specificità): ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivatamente escluso la responsabilità del conducente avendo individuato una causa eccezionale e imprevedibile dell'evento nella condotta delle vittime (passeggiavano di notte su strada non illuminata, senza indumenti catarifrangenti, probabilmente affiancate e con una bicicletta che occupava la carreggiata, in area dove il traffico pedonale non è ammesso); ha altresì motivatamente ritenuto che la riduzione della velocità fino a 90 km/h non avrebbe evitato il sinistro (la velocità necessaria per evitare l'impatto sarebbe stata circa 60 km/h) e, quanto all'alcol, ha condiviso la valutazione del consulente di primo grado secondo cui l'alcol appena assunto non era ancora entrato in circolo e non aveva incidenza sulla condizione psicofisica dell'imputato. Ha escluso la rilevanza del motivo fondato su art. 192 c.p.p. in cassazione, ricordando i limiti di ammissibilità dell'impugnazione. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
Norma relativa al delitto di omicidio colposo; la Corte ha analizzato la sussistenza della colpa e la possibile esimente in ragione della causa esterna imprevedibile rappresentata dalla condotta delle vittime
art. 141, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Principi generali della circolazione: richiamati come riferimento per l'obbligo di guidare in modo da garantire il governo e l'arresto tempestivo del veicolo
art. 142, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sul rispetto dei limiti di velocità: la Corte ha valutato l'incidenza della velocità sull'evento, ritenendo che il superamento del limite non fosse idoneo, nella fattispecie, a determinare responsabilità quando il sinistro dipende da causa imprevedibile
art. 192, cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova tecnica; la Consulta dei giudici di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso che si appelli a violazioni di tale norma per censurare la valutazione del compendio probatorio in cassazione, per i limiti di ammissibilità dell'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata per il principio secondo cui il ricorso non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato: la mancanza di correlazione tra le ragioni del giudice e le censure determina aspecificità e inammissibilità
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti delle doglianze in cassazione connesse alla motivazione: le questioni sulla valutazione degli elementi di prova non superano i limiti di ammissibilità indicati da questa norma
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone in termini generici le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza specificare in che cosa la motivazione sia carente o errata
- La semplice rilevazione di fatto (es. superamento dei limiti di velocità o positività all'alcoltest) non è di per sé sufficiente a configurare responsabilità: va dimostrato il nesso causale e l'incidenza di tali condizioni sull'evento
- Il conducente può essere esonerato da responsabilità quando l'investimento è causato da una condotta della vittima straordinaria, atipica e imprevedibile tale da escludere qualsiasi obbligo di diligenza idoneo a scongiurare l'evento
- In cassazione le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio tecnico (art. 192 c.p.p.) sono fortemente limitate: occorre formulare censure di diritto specifiche e non una mera richiesta di rivalutazione dei fatti
- Le decisioni dei giudici di merito, se adeguatamente motivate nel rapporto tra fatti, accertamenti tecnici e conclusioni giuridiche, assumono valore di convincimento che la Corte di Cassazione verifica prevalentemente in termini di legalità e non di merito
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