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Ordinanza

Ordinanza n. 1964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego, qualificato in motivazione come inammissibilità, della domanda di cittadinanza italiana per insufficienza reddituale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lombardia, Sezione Quarta, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito del ricorso contro il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il decreto era motivato dall'insufficienza del reddito dichiarato o accertato ai fini della concessione della cittadinanza italiana. L'appello cautelare mirava alla riforma dell'ordinanza di primo grado, ma dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di censura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato l'ordinanza del TAR. La decisione è fondata sull'assenza del periculum in mora: l'appellante dispone di un valido permesso di soggiorno, idoneo a garantirne la permanenza sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio di merito. Di conseguenza, il mancato riconoscimento della cittadinanza durante il processo non determina un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa indicata per la domanda di cittadinanza italiana oggetto del provvedimento ministeriale contestato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il periculum in mora difetta quando il richiedente la cittadinanza italiana sia titolare di un valido permesso di soggiorno che gli consenta di permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio di merito.
  • Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana, in presenza di un titolo di soggiorno valido e idoneo a garantire la permanenza dello straniero in Italia, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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