Sentenza n. 660/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del foglio n. -OMISSIS- datato 26 giugno 2025, notificato al ricorrente in data 27 giugno 2025, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale ha disposto il trasferimento d’autorità (reimpiego) del ricorrente dal Comando Artiglieria Controaerei – Reggimento Addestrativo in -OMISSIS- al -OMISSIS-° Reggimento Artiglieria Controaerei “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, con presentazione il 10 luglio 2025; - della comunicazione prot. M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- 07-04-2025, notificata in pari data, avente ad oggetto l’impiego del ricorrente al “rientro in servizio dalla sospensione disciplinare”, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale ha comunicato al ricorrente di averlo designato per un trasferimento d’autorità presso la sede di -OMISSIS-; - del punto 5.1.4 della Direttiva P – 001 “Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito” anno 2021 nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, nonché per violazione degli artt. 4, 32 e 97 della Costituzione Italiana; e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale e successivo atto di conferma adottati dallo Stato Maggiore dell’Esercito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di una condanna penale per truffa militare aggravata e continuata, successivamente estinta per esito positivo della messa alla prova, era stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con due mesi di sospensione. Al rientro in servizio, con comunicazione del 7 aprile 2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito lo aveva designato per un trasferimento d’autorità presso altra sede. Il militare aveva chiesto il riesame, allegando la gravità delle condizioni familiari e una propria patologia dipendente da causa di servizio. Con atto del 26 giugno 2025 l’Amministrazione aveva confermato il trasferimento, prospettando anche la possibilità di un trasferimento a domanda presso altra sede. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 1357 del d.lgs. 66/2010, oltre a difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che il trasferimento avesse natura sostanzialmente sanzionatoria e fosse fondato sugli stessi fatti già puniti disciplinarmente; 2) violazione e falsa applicazione del punto 5.1.4 della Direttiva P-001 del 2021, violazione degli artt. 4, 32 e 97 Cost. ed eccesso di potere, per mancata esplicitazione delle ragioni del trasferimento. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che l’atto lesivo fosse la comunicazione del 7 aprile 2025 e che il successivo provvedimento del 26 giugno 2025 fosse meramente confermativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, qualificando la comunicazione del 7 aprile 2025 come atto dispositivo e conclusivo del procedimento, poiché ordinava inequivocabilmente il trasferimento d’autorità; essa non costituiva un atto endoprocedimentale né invitava il militare a presentare osservazioni. Il successivo atto del 26 giugno 2025 è stato ritenuto meramente confermativo, in quanto l’Amministrazione non aveva rinnovato l’istruttoria né riesercitato il potere, ma si era limitata a negare la rivalutazione della precedente decisione. Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente contro l’ordine di trasferimento del 7 aprile 2025. Il TAR ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate. Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una misura organizzativa diretta a rimuovere una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’Amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede. Non opera quindi il ne bis in idem rispetto alla precedente sanzione disciplinare. Quanto alla motivazione, il trasferimento è qualificato come ordine connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e non richiede una motivazione particolare; inoltre, la Direttiva P-001 prevede che la valutazione sull’opportunità di confermare il militare presso l’unità di appartenenza sia svolta al rientro dalla sospensione, sicché non è illogico che il trasferimento sia disposto dopo tale momento. Il difetto di motivazione non sarebbe comunque rilevabile, poiché nel riesame il militare aveva contestato soltanto la sede e gli oneri familiari del trasferimento, senza negare la sussistenza dell’incompatibilità ambientale, prestando così acquiescenza ai relativi presupposti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il ricorso avverso il provvedimento lesivo deve essere proposto entro il termine decadenziale; la tardività è stata ricollegata alla mancata impugnazione tempestiva dell’ordine di trasferimento del 7 aprile 2025.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di duplicazione della risposta sanzionatoria; la censura è stata ritenuta infondata perché il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare o sanzionatoria.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato dal Consiglio di Stato per disporre la sollecita definizione del giudizio di merito dopo l’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della fissazione della causa.
punto 5.1.4 della Direttiva P-001, edizione 2021
al fine di disporre di tutti gli elementi d’informazione necessari ai fini della valutazione d’impiego, dovrà indicare, con esclusivo riferimento ai fatti che hanno determinato la sospensione dall’impiego, l’opportunità o meno, di confermare il personale presso l’U.o., esplicitandone le ragioni.
La Direttiva impone di valutare, al rientro dalla sospensione disciplinare, l’opportunità di confermare il militare presso l’unità di appartenenza; ciò esclude l’illogicità di un trasferimento disposto in tale momento.
art. 4 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato nella decisione.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle condizioni personali e familiari, ma non ritenuto violato nella decisione.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente per censurare l’azione amministrativa, ma non ritenuto violato nella decisione.
Massime di principio
- La comunicazione che ordina inequivocabilmente un trasferimento d’autorità e individua il destinatario e la sede costituisce un atto dispositivo e conclusivo del procedimento, non un atto endoprocedimentale; il termine per impugnarla decorre dalla sua notificazione, anche se l’Amministrazione adotta successivamente un atto di conferma o respinge una richiesta di riesame.
- Un atto successivo è meramente confermativo, e non autonomamente lesivo, quando l’Amministrazione non rinnova l’istruttoria né riesercita il potere, ma si limita a escludere la sussistenza di elementi utili a rivalutare quanto già disposto.
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale è una misura organizzativa e non una sanzione disciplinare o penale: presuppone una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’Amministrazione, riferibile alla permanenza del dipendente in una determinata sede e rimovibile mediante assegnazione ad altra sede. Non opera pertanto il principio del ne bis in idem rispetto alla sanzione disciplinare fondata sui medesimi fatti.
- I provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale, qualificabili come ordini strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, non richiedono una motivazione particolare, ferma la necessità di rispettare gli eventuali obblighi specificamente previsti dalla disciplina interna applicabile.
- Quando il dipendente, in sede di richiesta di riesame, contesta soltanto la sede di destinazione e gli effetti personali o familiari del trasferimento, senza contestare l’esistenza della situazione di incompatibilità ambientale, tale condotta può essere valutata come acquiescenza ai relativi presupposti, impedendo di dedurre utilmente in seguito il difetto di motivazione sul punto.
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