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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33708/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso avverso una cartella di pagamento TARI 2017 per euro 72.720,06. Con il primo motivo denunciava violazione delle norme del processo tributario sulla produzione documentale, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente considerato documenti depositati tardivamente dal Comune in primo grado e poi nuovamente prodotti in appello, mentre la costituzione dell'ente in appello sarebbe stata a sua volta tardiva e quindi inefficace a sanare l'irregolarità. Con il secondo motivo deduceva violazione dello Statuto del contribuente per difetto di motivazione della cartella e mancata allegazione/notifica degli atti presupposti, lamentando errori nell'indicazione del numero e della data dell'avviso di accertamento richiamato e una differenza tra l'importo della cartella e quello dell'atto presupposto, che avrebbero impedito di comprendere la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario i documenti prodotti tardivamente in primo grado possono essere legittimamente utilizzati in appello se ritualmente riprodotti/depositati nel giudizio di secondo grado entro il termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992, richiamato dall'art. 61, e che, nel caso concreto, la documentazione dell'ente era comunque entrata nel fascicolo di appello ed era utilizzabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in realtà a una rivalutazione del fatto; ha comunque osservato che la cartella era sufficientemente motivata, essendo possibile per la contribuente comprendere il fondamento della pretesa nonostante alcune indicazioni inesatte sull'atto presupposto e nonostante la differenza, in diminuzione, tra importo dell'avviso e importo della cartella. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e dell'Agenzia delle entrate-riscossione è stato regolato nulla sulle spese perché intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge, ma il secondo motivo è ritenuto inammissibile perché in realtà sollecita una rivalutazione del fatto

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quanto ai termini e alle memorie nel processo tributario di primo grado

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di formalità di deposito documentale nel processo tributario

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato, con conseguente peculiare regime di disponibilità degli atti nel processo tributario

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    la produzione documentale in appello deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza, termine ritenuto perentorio

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 23 nella doglianza sulla produzione tardiva

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    consente la produzione di documenti anche in appello, purché nel rispetto delle regole del giudizio tributario richiamate dalla Corte

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    estende al giudizio di appello tributario le norme del primo grado, compreso il termine di deposito documentale dell'art. 32

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della cartella sulla base della comprensibilità della pretesa

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    nel processo tributario, data l'acquisizione dei fascicoli al fascicolo d'ufficio, il ricorrente non è onerato della produzione del proprio fascicolo o di quello della controparte

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere utilizzati dal giudice di appello se la loro produzione avviene ritualmente in secondo grado entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile per il rinvio dell'art. 61 del d.lgs. n. 546/1992.
  • La particolare disciplina dei fascicoli nel processo tributario, che li mantiene acquisiti al fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato, esclude che al ricorrente in cassazione possa essere addossato l'onere di produrre copia dei documenti già contenuti nel fascicolo di merito della controparte, quando il fascicolo sia stato richiesto alla Corte.
  • La cartella di pagamento non è invalida per meri errori formali nell'indicazione dell'atto presupposto se, nel complesso, consente al contribuente di comprendere con sufficiente chiarezza la pretesa tributaria e di controllarne la legittimità.
  • Quando la cartella non è il primo atto con cui si manifesta la pretesa fiscale, il difetto di indicazioni puntuali sull'atto presupposto non comporta annullamento se tale atto sia comunque conosciuto o conoscibile dal contribuente e la ricostruzione del rapporto impositivo resti possibile.
  • In cassazione, una censura formalmente dedotta come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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