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Sentenza

Sentenza n. 2566/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento dei seguenti atti amministrativi: 1) Decreto Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D. M. n° 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente ove ridetermina illegittimamente il punteggio dei titoli convertendolo in decimi; 2) allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n° 666, con il punteggio totale di 8,35; 3) Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n° 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; 4) allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n° 666, con il punteggio totale di 8,35 e 5) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202409817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, approvate e rettificate con decreti dipartimentali del 9 e del 19 agosto 2024, nella parte relativa alla conversione del punteggio dei titoli e alla collocazione della candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata alla procedura riservata disciplinata dal D.M. n. 107/2023, aveva superato la prova di accesso e la prova finale del corso intensivo di formazione. Era stata collocata al posto n. 666 con il punteggio complessivo di 8,35, composto da 6,50 punti per la prova e 1,85 punti per i titoli. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 107/2023, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e arbitrarietà, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto sommare direttamente il punteggio della prova e quello dei titoli secondo la Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017, senza convertire in decimi il punteggio dei titoli. Ha inoltre contestato la valutazione di due master, sostenendo che ciascuno avrebbe dovuto ricevere tre punti, per un totale di sei punti, anziché il punteggio complessivamente attribuito di tre. In via subordinata ha affermato che, anche applicando il metodo decimale, avrebbe dovuto conseguire 8,65 punti e una posizione significativamente migliore. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del legittimo affidamento, della pari opportunità e del principio di non discriminazione, poiché la lex specialis non avrebbe previsto la conversione decimale e la candidata avrebbe fatto affidamento sulla valutazione dei titoli secondo il D.M. n. 138/2017.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla conversione del punteggio dei titoli, ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la procedura disciplinata dal D.M. n. 107/2023 è una procedura concorsuale per titoli ed esami, soggetta, per quanto non previsto, al D.P.R. n. 487/1994 in forza dell'art. 11 del decreto ministeriale. L'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 impone che il punteggio attribuibile ai titoli non superi 10/30 o un valore equivalente, limite riferito al punteggio complessivo del concorso. L'art. 9 del D.M. n. 107/2023, richiamando la Tabella A del D.M. n. 138/2017, disciplina la valutabilità dei singoli titoli, ma non introduce una deroga al limite generale né stabilisce il peso dei titoli rispetto alle prove. La conversione del punteggio dei titoli in decimi è stata quindi ritenuta funzionale al rispetto del limite normativo e conforme alla disciplina concorsuale. Il TAR ha pertanto escluso la violazione dell'art. 9 del D.M. n. 107/2023 e i dedotti vizi di travisamento e arbitrarietà. Quanto alla valutazione dei master, il Ministero ha chiarito che tutti i titoli dichiarati erano stati valutati positivamente, salvo il master di secondo livello denominato «La professionalità del dirigente scolastico», rilasciato dalla LUSPIO, poiché non risultava provato che tale istituzione, nel 2011, fosse autorizzata dal Ministero a rilasciare titoli aventi valore legale. La Commissione aveva comunque collocato il titolo nella categoria A.6, più favorevole rispetto alla categoria A.7 indicata dalla candidata, attribuendo tre punti anziché 1,5. La documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa alla successiva denominazione dell'istituzione in Università degli Studi Internazionali di Roma e all'attuale riconoscimento ministeriale, non ha dimostrato l'autorizzazione esistente al momento del conseguimento del master. È stata quindi ritenuta legittima anche la valutazione del titolo. Il motivo sul legittimo affidamento è stato respinto, poiché la conversione decimale è stata ritenuta imposta dalla disciplina generale applicabile e la valutazione del master non è stata provata come illegittima. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. n. 107/2023

    i candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza

    La disposizione richiama la Tabella A del D.M. n. 138/2017 per individuare i titoli valutabili, ma non deroga alla disciplina generale sul limite del punteggio attribuibile ai titoli e non stabilisce autonomamente il loro peso nel punteggio complessivo.

  • art. 11 D.M. n. 107/2023

    Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche

    Rende applicabile alla procedura, per gli aspetti non disciplinati dal D.M. n. 107/2023, la disciplina generale dei concorsi pubblici contenuta nel D.P.R. n. 487/1994.

  • art. 8, comma 2, D.P.R. n. 487/1994

    Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli

    Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli non può eccedere il rapporto di 10/30 rispetto al punteggio complessivo disponibile; il limite giustifica la conversione del punteggio dei titoli quando necessaria a mantenere il corretto rapporto tra titoli e prove.

  • art. 12 D.M. n. 138/2017

    per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti

    Il punteggio dei titoli, pur essendo determinato sulla base della Tabella A, deve essere ponderato nel punteggio complessivo della procedura in modo da rispettare i limiti derivanti dalla disciplina generale dei concorsi.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato la tardività della relazione ministeriale depositata due giorni prima dell'udienza del 24 settembre 2025 e ha rinviato la trattazione per assicurare il contraddittorio; la questione non ha tuttavia inciso sull'esito finale del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale per titoli ed esami rinvia, per quanto non previsto dalla disciplina speciale, al D.P.R. n. 487/1994, il limite di cui all'art. 8, comma 2, relativo al peso massimo dei titoli si applica anche se la disciplina speciale individua i titoli valutabili mediante una diversa tabella di valutazione.
  • Il richiamo a una tabella speciale per l'individuazione e la valutazione dei singoli titoli non equivale, in assenza di un'espressa deroga, a una disciplina autonoma del rapporto tra punteggio dei titoli e punteggio delle prove; tale rapporto resta soggetto ai limiti inderogabili della disciplina generale dei concorsi.
  • La conversione del punteggio dei titoli è legittima quando costituisce una modalità tecnica necessaria per rispettare il limite massimo di incidenza dei titoli sul punteggio complessivo previsto dalla disciplina generale concorsuale.
  • Ai fini del riconoscimento di un titolo accademico valutabile in un concorso, il candidato deve dimostrare che l'istituzione che lo ha rilasciato possedeva, al momento del conseguimento del titolo, l'autorizzazione ministeriale a rilasciare titoli aventi valore legale; il successivo riconoscimento dell'istituzione o il mutamento della sua denominazione non prova automaticamente tale requisito storico.
  • La commissione di concorso può correggere la collocazione del titolo nella categoria prevista dalla lex specialis, anche quando il candidato lo abbia indicato in una categoria diversa, purché la ricollocazione sia conforme ai requisiti del titolo e gli attribuisca il trattamento previsto dalla categoria corretta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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