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Sentenza

Sentenza del 02/11/2016 n. 6577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Incentivo all'esodo individuale - Dipendente - Licenziamento - Reintegra - Rimborso della maggiore ritenuta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la tassazione applicata all'indennità corrisposta dal datore di lavoro nell'ambito di un incentivo individuale all'esodo. Sosteneva che tali somme non fossero il corrispettivo di una transazione relativa alla cessazione o regolazione del rapporto di lavoro, ma costituissero un incentivo economico a lasciare l'azienda e dovessero quindi beneficiare del regime fiscale previsto per gli incentivi all'esodo. La controversia riguardava anche il fatto che l'incentivo fosse stato riconosciuto a un singolo lavoratore e non nell'ambito di un esodo collettivo.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto il diritto del lavoratore al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF applicata sull'indennità. È stato stabilito che l'incentivo all'esodo può ricorrere anche in una fattispecie individuale e non soltanto in caso di esodo plurimo o collettivo. Le somme sono state qualificate come incentivo a lasciare l'azienda e non come corrispettivo di una transazione inerente al rapporto di lavoro. La pretesa del lavoratore è stata pertanto accolta.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 19

    La disposizione è stata interpretata nel senso che le somme corrisposte come incentivo all'esodo possono rientrare nel relativo regime fiscale anche quando l'incentivo è riconosciuto a un solo lavoratore, purché la funzione concreta della somma sia quella di favorire la cessazione del rapporto.

  • Circolare Ministeriale n. 326/1997

    La prassi amministrativa è richiamata a sostegno dell'applicabilità del trattamento fiscale degli incentivi all'esodo anche alle fattispecie individuali, e non esclusivamente agli esodi plurimi.

Massime di principio

  • Per qualificare fiscalmente una somma non è decisiva soltanto la forma dell'accordo o il numero dei lavoratori coinvolti, ma soprattutto la funzione economica concreta dell'erogazione.
  • Un incentivo all'esodo può essere individuale: non è necessario che vi sia una procedura collettiva o il coinvolgimento di più dipendenti.
  • Se la somma è finalizzata a incentivare l'uscita del lavoratore dall'azienda, può essere distinta dalle somme corrisposte a titolo transattivo per definire controversie sul rapporto di lavoro.
  • In caso di ritenuta fiscale maggiore rispetto a quella dovuta, il lavoratore può chiedere il rimborso della differenza, dimostrando la natura effettiva dell'erogazione e la sua connessione con l'esodo.
  • La qualificazione fiscale deve essere verificata alla luce della normativa vigente e della documentazione dell'accordo, poiché successive modifiche legislative o diverse modalità di corresponsione possono incidere sul trattamento applicabile.

Testo integrale

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