Salta al contenuto
Parere

Parere n. 93/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS-, notificato il 20 settembre 2018, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comm. 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Giustizia amministrativa202401368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Esito

ESTINZIONE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale, notificato il 20 settembre 2018, con cui era stata rigettata la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana per motivi ostativi di carattere penale. Sono stati dedotti la violazione di legge e l'eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell'interno ha riaperto l'istruttoria alla luce degli elementi prodotti con il ricorso e ha successivamente adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente per la notifica all'interessato. La questione sottoposta alla Sezione concerne quindi la sorte del ricorso a seguito del rilascio del provvedimento richiesto.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, poiché l'Amministrazione, riaprendo l'istruttoria e adottando il decreto di concessione della cittadinanza, ha pienamente soddisfatto l'interesse azionato. Ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell'interesse fatto valere, mentre la seconda riguarda situazioni in cui la decisione diviene inutile senza che vi sia piena soddisfazione della pretesa. Nel caso concreto è stata ravvisata la cessazione della materia del contendere.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La riapertura dell'istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività successiva della pubblica amministrazione, derivante da un ulteriore provvedimento o da fattori esterni, soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché rende inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato senza necessariamente attribuire al ricorrente il bene della vita perseguito.
  • Nel ricorso straordinario, il rilascio da parte dell'Amministrazione del provvedimento richiesto dal ricorrente durante il procedimento determina la cessazione della materia del contendere quando il nuovo provvedimento realizza pienamente la pretesa sostanziale dedotta.

Diniego di cittadinanza italiana e successivo rilascio del titolo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego era motivato dalla presenza di motivi ostativi di carattere penale.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto:

  • violazione di legge;
  • eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà;
  • travisamento dei fatti;
  • carenza di istruttoria;
  • carenza di motivazione.

Riapertura dell'istruttoria e concessione della cittadinanza

Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell'interno ha riferito di avere riaperto l'istruttoria sulla domanda, tenendo conto dei nuovi elementi prodotti in sede di ricorso. All'esito del riesame, il Ministero ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente per la notifica all'interessato.

Distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'attività successiva della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l'interesse azionato, determinando un nuovo assetto satisfattivo del rapporto controverso.

La sopravvenuta carenza di interesse, invece, ricorre quando la decisione diviene sostanzialmente inutile, ad esempio perché non è stato impugnato un atto presupposto o collegato, perché il provvedimento si fonda su più ragioni indipendenti solo parzialmente censurate, perché sopravviene un atto o fatto che rende inutile l'annullamento, oppure perché il ricorrente dichiara di non avere più interesse.

Valutazione del Consiglio di Stato

Nel caso concreto, l'Amministrazione non si è limitata a rendere inutile la decisione sul diniego, ma ha attribuito al ricorrente il bene della vita richiesto, mediante il rilascio della cittadinanza italiana. La riapertura dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento favorevole hanno quindi determinato la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto nel ricorso.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorso non è stato esaminato nel merito, poiché l'interesse del ricorrente è stato integralmente soddisfatto dall'Amministrazione nel corso del procedimento.

Il dispositivo dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.