Cassazione Penale, Sentenza n. 4428/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vetere è stato accusato di aver indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza omettendo, entro quindici giorni dall'11 aprile 2020, di comunicare all'INPS il suo stato di custodia cautelare in carcere disposto con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro. L'omessa comunicazione ha determinato l'erogazione indebita di 781,80 euro per le successive mensilità. In cassazione l'imputato ha dedotto tre motivi: 1) che la collocazione in regime di isolamento per Covid-19 gli avrebbe impedito di comunicare nei termini; 2) che la Corte d'appello avrebbe riformulato il fatto condannandolo per un evento diverso (omessa comunicazione dopo i 15 giorni); 3) assenza del dolo rispetto all'obbligo di comunicazione dopo la scadenza del termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione convincente sul punto che la giustificazione dell'isolamento non era provata e che il difensore non aveva specificamente indicato o allegato atti che dimostrassero tale stato di isolamento (imputazione di travisamento della prova non proposta con elementi). Ha inoltre considerato arbitraria la tesi che la sentenza avrebbe mutato il fatto: la Corte di merito ha solo osservato che, anche se fosse esistita un'impossibilità temporanea, il reato si sarebbe comunque consumato per la mancata comunicazione successiva una volta venuta meno l'impedimento, e per il fatto che non sono state restituite le somme indebitamente percepite. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00. Di conseguenza resta ferma la sentenza di merito che aveva rideterminato la pena in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Norma che punisce le omissioni rilevanti ai fini del conseguimento indebito del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto integrato il reato per l'omessa comunicazione dello stato di custodia cautelare entro il termine di 15 giorni.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; citata quale fatto da cui derivava la custodia cautelare dell'imputato (circostanza rilevante ai fini della comunicazione all'INPS).
art. 47 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della responsabilità penale e al regime sanzionatorio connesso alla condotta fraudolenta relativa al reddito di cittadinanza.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché non documentati o basati su deduzioni arbitrarie; in particolare l'assenza di allegazione specifica di travisamento della prova e la mancata confutazione critica della motivazione di merito.
artt. 521, 522, 598 cod. proc. pen.
Norme procedure relazionate alla decisione di merito e alle impugnazioni; citate nella censura per presunta violazione dei criteri di valutazione della prova e della correttezza della motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse specifica né fondata.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio di travisamento della prova; la Corte ha evidenziato che per contestare il giudizio probatorio il difensore avrebbe dovuto indicare e allegare gli atti da cui emergesse il travisamento, cosa non avvenuta.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria e le spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla forma della requisitoria del Pubblico Ministero; nel procedimento il PM ha depositato la requisitoria ai sensi di tale disposizione chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se si eccepisce un impedimento materiale o sanitario all'adempimento di un obbligo di comunicazione, occorre documentarlo specificamente in sede di merito e, in cassazione, indicare gli atti che provano l'impedimento per evitare l'inammissibilità per mancata allegazione.
- La Corte di cassazione non accoglie deduzioni generiche o arbitrarie che non confrontino criticamente la motivazione della corte di merito; i vizi di travisamento della prova devono essere prospettati con riferimento a documenti o elementi processuali concreti.
- L'omessa comunicazione di circostanze che incidono sul diritto a prestazioni pubbliche può essere considerata reato anche se l'impossibilità è temporanea, qualora non sia stata effettuata la comunicazione quando l'impedimento è venuto meno e non siano state restituite le somme indebitamente percepite.
- In ipotesi di ricorso per cassazione è essenziale rispettare i limiti delle censure consentite dall'art. 606 c.p.p. e articolare motivi specifici: le censure sulla qualificazione del fatto o sul mutamento del fatto devono essere argomentate e provate.
- La declaratoria di inammissibilità comporta quasi sempre responsabilità per le spese e può comportare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo dimostrazione di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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