Sentenza n. 2061/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2024 (Art. 27 e Art. 33 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. – Art.16 L.R. n.15 dell’11 agosto 2008) e di ogni altro propedeutico e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una terrazza a tasca, a una portafinestra, a opere interne e a una difformità nella rappresentazione e conformazione di una parete portante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: l’errata individuazione del responsabile, sostenendo di non avere realizzato gli abusi e di non essere proprietario della superficie su cui insiste la terrazza; la decadenza del potere repressivo per il decorso del tempo; la lesione del legittimo affidamento, essendo le opere preesistenti all’acquisto dell’immobile; il difetto di istruttoria e l’illegittimità del ripristino, perché la demolizione della terrazza avrebbe potuto compromettere la staticità dell’edificio; l’eccesso di potere e l’illogicità manifesta, nonché la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, per la preesistenza ultratrentennale dell’opera e per la riconducibilità della diversa inclinazione della parete alla tolleranza edilizia del 2%. Con memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha inoltre introdotto deduzioni relative a conflitto di interessi, autotutela, ulteriori disposizioni del d.P.R. 380/2001 e violazione dell’art. 7 della l. 241/1990; tali censure sono state ritenute tardive perché non contenute nel ricorso introduttivo né in motivi aggiunti tempestivi.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Le censure introdotte per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a. sono state dichiarate tardive e inammissibili, non potendo la memoria ampliare il thema decidendum; in particolare, il conflitto di interessi non riguardava comunque i soggetti che avevano sottoscritto l’ordinanza. Il primo motivo è infondato: dalla relazione tecnica comunale risultava che il ricorrente era proprietario dell’appartamento con accesso esclusivo alla terrazza e ne aveva la disponibilità. Le sanzioni edilizie hanno carattere reale e possono essere rivolte anche a chi non abbia commesso l’abuso, purché si trovi in un rapporto con la cosa idoneo a consentire il ripristino della legalità. Non è stata provata la preesistenza della terrazza anteriormente al 1967; inoltre, il titolo edilizio del 1980 riguardava un diverso balcone a sbalzo e la difformità della terrazza era stata già rilevata dall’amministrazione, con impegno della precedente proprietaria a ripristinare il tetto. Il secondo e il terzo motivo sono infondati perché il potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi non è soggetto a decadenza e il decorso del tempo non genera un legittimo affidamento sulla conservazione dell’opera abusiva. Il quarto motivo è infondato: le conseguenze negative della demolizione sulla parte legittima dell’edificio possono essere valutate nella fase esecutiva. L’eventuale impossibilità materiale di demolire senza pregiudicare la parte conforme deve essere dimostrata rigorosamente dal privato e non coincide con la mera onerosità dell’intervento. Il quinto motivo è infondato: il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento; comunque, il ricorrente non ha dimostrato che una diversa partecipazione avrebbe potuto condurre a un contenuto provvedimentale diverso. La deduzione sulla tolleranza edilizia del 2% non è stata dimostrata né confrontata con il comma 3-bis dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, applicabile anche in relazione alla localizzazione dell’immobile in zona sismica. L’asserita impossibilità di ripristinare il muro può rilevare, eventualmente, solo in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
artt. 27 e 33 d.P.R. 380/2001
Costituiscono la base normativa dell’ordinanza di demolizione e ripristino impugnata; il giudice ha confermato la legittimità dell’esercizio del potere repressivo comunale.
art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008
Indicato nell’ordinanza comunale quale ulteriore fondamento normativo della misura repressiva.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio risultava effettuata; in ogni caso, la relativa omissione non avrebbe invalidato il provvedimento senza la dimostrazione che la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto finale.
art. 8 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto che l’avviso di avvio non dovesse necessariamente indicare il titolo edilizio del 1980.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Applicabile ai vizi partecipativi quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il privato deve indicare gli elementi che avrebbe potuto apportare per orientare diversamente l’azione amministrativa.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La disciplina eccezionale relativa all’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme opera nella fase esecutiva e richiede la rigorosa prova dell’obiettiva impossibilità materiale, non della mera onerosità.
art. 34-bis, comma 3-bis, d.P.R. 380/2001
La deduzione sulla tolleranza edilizia del 2% deve confrontarsi anche con le prescrizioni relative alle costruzioni in zone sismiche e con la necessaria attestazione del loro rispetto.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata in vista dell’udienza non può introdurre nuovi motivi di illegittimità; le nuove censure devono essere proposte mediante motivi aggiunti nel termine previsto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo la riforma dell’ordinanza cautelare da parte del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Le sanzioni edilizie ripristinatorie hanno carattere reale: l’ordine di demolizione può essere rivolto anche a chi non abbia realizzato l’abuso, purché al momento dell’adozione dell’atto abbia la disponibilità dell’immobile o un rapporto con la cosa idoneo a consentire il ripristino della legalità.
- Il potere-dovere dell’amministrazione di reprimere gli abusi edilizi non è soggetto a decadenza per il mero decorso del tempo; la tolleranza dell’abuso o la sua preesistenza all’acquisto non generano, di per sé, un legittimo affidamento alla sua conservazione.
- Le conseguenze sulla staticità o sulla parte legittima dell’edificio derivanti dall’esecuzione della demolizione non incidono, di regola, sulla legittimità dell’ordine repressivo, ma possono essere valutate nella fase esecutiva; il privato deve dimostrare rigorosamente l’obiettiva impossibilità materiale di ottemperare senza pregiudicare la parte conforme, non la semplice maggiore onerosità.
- La memoria ex art. 73 c.p.a. non può introdurre nuovi motivi di ricorso; le censure non contenute nell’atto introduttivo devono essere proposte con motivi aggiunti nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’atto o della documentazione rilevante.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il privato deve indicare gli elementi conoscitivi o valutativi che avrebbe potuto apportare e che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione.
- La verifica delle tolleranze edilizie, quando riguardi immobili situati in zona sismica, deve confrontarsi anche con le prescrizioni tecniche e documentali previste dalla disciplina sulle costruzioni in zona sismica.
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