Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2061/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2024 (Art. 27 e Art. 33 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. – Art.16 L.R. n.15 dell’11 agosto 2008) e di ogni altro propedeutico e consequenziale.

Giustizia amministrativa202502623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una terrazza a tasca, a una portafinestra, a opere interne e a una difformità nella rappresentazione e conformazione di una parete portante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: l’errata individuazione del responsabile, sostenendo di non avere realizzato gli abusi e di non essere proprietario della superficie su cui insiste la terrazza; la decadenza del potere repressivo per il decorso del tempo; la lesione del legittimo affidamento, essendo le opere preesistenti all’acquisto dell’immobile; il difetto di istruttoria e l’illegittimità del ripristino, perché la demolizione della terrazza avrebbe potuto compromettere la staticità dell’edificio; l’eccesso di potere e l’illogicità manifesta, nonché la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, per la preesistenza ultratrentennale dell’opera e per la riconducibilità della diversa inclinazione della parete alla tolleranza edilizia del 2%. Con memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha inoltre introdotto deduzioni relative a conflitto di interessi, autotutela, ulteriori disposizioni del d.P.R. 380/2001 e violazione dell’art. 7 della l. 241/1990; tali censure sono state ritenute tardive perché non contenute nel ricorso introduttivo né in motivi aggiunti tempestivi.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Le censure introdotte per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a. sono state dichiarate tardive e inammissibili, non potendo la memoria ampliare il thema decidendum; in particolare, il conflitto di interessi non riguardava comunque i soggetti che avevano sottoscritto l’ordinanza. Il primo motivo è infondato: dalla relazione tecnica comunale risultava che il ricorrente era proprietario dell’appartamento con accesso esclusivo alla terrazza e ne aveva la disponibilità. Le sanzioni edilizie hanno carattere reale e possono essere rivolte anche a chi non abbia commesso l’abuso, purché si trovi in un rapporto con la cosa idoneo a consentire il ripristino della legalità. Non è stata provata la preesistenza della terrazza anteriormente al 1967; inoltre, il titolo edilizio del 1980 riguardava un diverso balcone a sbalzo e la difformità della terrazza era stata già rilevata dall’amministrazione, con impegno della precedente proprietaria a ripristinare il tetto. Il secondo e il terzo motivo sono infondati perché il potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi non è soggetto a decadenza e il decorso del tempo non genera un legittimo affidamento sulla conservazione dell’opera abusiva. Il quarto motivo è infondato: le conseguenze negative della demolizione sulla parte legittima dell’edificio possono essere valutate nella fase esecutiva. L’eventuale impossibilità materiale di demolire senza pregiudicare la parte conforme deve essere dimostrata rigorosamente dal privato e non coincide con la mera onerosità dell’intervento. Il quinto motivo è infondato: il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento; comunque, il ricorrente non ha dimostrato che una diversa partecipazione avrebbe potuto condurre a un contenuto provvedimentale diverso. La deduzione sulla tolleranza edilizia del 2% non è stata dimostrata né confrontata con il comma 3-bis dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, applicabile anche in relazione alla localizzazione dell’immobile in zona sismica. L’asserita impossibilità di ripristinare il muro può rilevare, eventualmente, solo in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 27 e 33 d.P.R. 380/2001

    Costituiscono la base normativa dell’ordinanza di demolizione e ripristino impugnata; il giudice ha confermato la legittimità dell’esercizio del potere repressivo comunale.

  • art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008

    Indicato nell’ordinanza comunale quale ulteriore fondamento normativo della misura repressiva.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio risultava effettuata; in ogni caso, la relativa omissione non avrebbe invalidato il provvedimento senza la dimostrazione che la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto finale.

  • art. 8 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto che l’avviso di avvio non dovesse necessariamente indicare il titolo edilizio del 1980.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Applicabile ai vizi partecipativi quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il privato deve indicare gli elementi che avrebbe potuto apportare per orientare diversamente l’azione amministrativa.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La disciplina eccezionale relativa all’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme opera nella fase esecutiva e richiede la rigorosa prova dell’obiettiva impossibilità materiale, non della mera onerosità.

  • art. 34-bis, comma 3-bis, d.P.R. 380/2001

    La deduzione sulla tolleranza edilizia del 2% deve confrontarsi anche con le prescrizioni relative alle costruzioni in zone sismiche e con la necessaria attestazione del loro rispetto.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata in vista dell’udienza non può introdurre nuovi motivi di illegittimità; le nuove censure devono essere proposte mediante motivi aggiunti nel termine previsto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo la riforma dell’ordinanza cautelare da parte del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Le sanzioni edilizie ripristinatorie hanno carattere reale: l’ordine di demolizione può essere rivolto anche a chi non abbia realizzato l’abuso, purché al momento dell’adozione dell’atto abbia la disponibilità dell’immobile o un rapporto con la cosa idoneo a consentire il ripristino della legalità.
  • Il potere-dovere dell’amministrazione di reprimere gli abusi edilizi non è soggetto a decadenza per il mero decorso del tempo; la tolleranza dell’abuso o la sua preesistenza all’acquisto non generano, di per sé, un legittimo affidamento alla sua conservazione.
  • Le conseguenze sulla staticità o sulla parte legittima dell’edificio derivanti dall’esecuzione della demolizione non incidono, di regola, sulla legittimità dell’ordine repressivo, ma possono essere valutate nella fase esecutiva; il privato deve dimostrare rigorosamente l’obiettiva impossibilità materiale di ottemperare senza pregiudicare la parte conforme, non la semplice maggiore onerosità.
  • La memoria ex art. 73 c.p.a. non può introdurre nuovi motivi di ricorso; le censure non contenute nell’atto introduttivo devono essere proposte con motivi aggiunti nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’atto o della documentazione rilevante.
  • La violazione delle garanzie partecipative non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il privato deve indicare gli elementi conoscitivi o valutativi che avrebbe potuto apportare e che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione.
  • La verifica delle tolleranze edilizie, quando riguardi immobili situati in zona sismica, deve confrontarsi anche con le prescrizioni tecniche e documentali previste dalla disciplina sulle costruzioni in zona sismica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.