Sentenza n. 2993/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di convocazione al fine della formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso volto ad accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana sulla richiesta di convocazione necessaria per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha convocato la ricorrente per formalizzare la domanda di visto, determinando l'avvio del relativo procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione ha adottato una condotta satisfattiva dell'interesse azionato, convocando la ricorrente e avviando il procedimento per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate, con salvezza del rimborso alla ricorrente del contributo unificato, ove versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva dell'interesse azionato, facendo venir meno l'utilità della decisione richiesta.
- Quando l'amministrazione riscontra positivamente la richiesta di convocazione e avvia il procedimento amministrativo cui la convocazione è strumentale, il giudizio promosso contro il silenzio può essere definito per cessazione della materia del contendere, senza necessità di accertare nel merito l'illegittimità del silenzio.
- La cessazione della materia del contendere può accompagnarsi alla compensazione delle spese, con rimborso del contributo unificato al ricorrente ove il comportamento dell'amministrazione abbia reso necessario il ricorso, secondo la valutazione effettuata dal giudice sulle circostanze concrete del caso.
Come è indicizzato
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