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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47018/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Patti dell'11/10/2021, con riferimento al capo a) per il reato previsto dall'art. 727, comma II, c.p., per aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura in Piraino (70/80 mq recintati con lamiere, rete e filo spinato), con carenze di abbeveraggio e stato nutrizionale scadente che avrebbe determinato la morte di due animali (fatto del 27/10/2016). In cassazione il ricorrente deduceva la prescrizione del reato (sostenendo si tratti di reato permanente cessato con la notifica del verbale di sequestro del 20/07/2016) e l'insussistenza del reato perché al momento del sequestro gli animali sarebbero stati lasciati in custodia giudiziale allo stesso Santino in condizioni adeguate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha rilevato d'ufficio la causa estintiva (art. 129 c.p.p.) avendo spirato il termine massimo di prescrizione pari a cinque anni (riferimento al combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di annullamento, il giudice del rinvio deve comunque dichiarare immediatamente l'estinzione del reato quando questa sia intervenuta, rendendo inutile il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 727, comma II, cod. pen.

    Norma penale contestata che sanziona chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze; nel caso è il titolo di reato per la condotta contestata

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento ai termini di prescrizione del reato; la Corte lo ha utilizzato insieme all'art.161 per determinare il termine massimo di prescrizione (in concreto ritenuto pari a cinque anni)

  • art. 161 cod. pen.

    Determinazione dei termini massimi di prescrizione in relazione alla pena edittale; applicato per calcolare la durata massima della prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità sopravvenute; la Corte ne ha fatto uso per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anche se la questione era intervenuta dopo la sentenza impugnata

  • Sezioni Unite - sent. n.35490 del 28/05/2009 (dep.15/09/2009)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, il giudice del rinvio deve dichiarare immediatamente l'estinzione del reato, rendendo inutile il rinvio

  • Sezioni Unite - sent. 28/11/2001 n.1021/02 (Cremonese)

    Ulteriore richiamo al principio di immediata applicabilità della causa estintiva anche in presenza di annullamento e rinvio

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata può essere rilevata d'ufficio in Cassazione ai sensi dell'art.129 c.p.p.; se accertata, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In caso di reato continuato o permanente, la determinazione del momento di cessazione della permanenza è decisiva per il computo della prescrizione; la data di sequestro o di cancellazione della situazione fattuale può influire sul termine prescrizionale.
  • Quando la Suprema Corte ha già annullato una sentenza per carenze motivazionali e il giudice del merito, in sede di rinvio, emette una nuova decisione, la Cassazione valuta comunque se nel frattempo siano sopravvenute cause estintive (es. prescrizione) e le applica immediatamente.
  • La contestazione della persistenza di condizioni di maltrattamento richiede adeguata motivazione sullo stato nutrizionale e sulle condizioni di vita effettive; l'insussistenza o la prova di condizioni adeguate può essere dedotta dai verbali di sequestro e dagli atti istruttori, ma la valutazione compete al giudice di merito.
  • Per evitare decadenze prescrizionali, la parte difensiva dovrebbe tempestivamente sollevare e documentare eccezioni di prescrizione indicando con chiarezza il momento in cui la continuità del reato è venuta meno (sequestro, affidamento, cessazione della detenzione degli animali, ecc.).

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