Ordinanza n. 2548/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, in data 4 febbraio 2026, notificata a mezzo pec in data 6 febbraio 2026, laddove in parte qua ha escluso l'avv. -OMISSIS- dall'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario, giusta bando, in data 22 febbraio 2023, del Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Potenza (pubblicato nella G.U. n. 28 del 11/04/2023); - della relativa proposta della competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; - dell'art. 2, comma 2, lett. f), dell'atto presupposto costituito dal sopracitato bando del Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Potenza; - per quanto occorrer possa, dell'ancor presupposta Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, in data 6 dicembre 2022, nella parte in cui ha approvato lo schema del bando per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario; - delle delibere di conferimento dell'incarico di giudice onorario di pace presso le sedi di Potenza, di Melfi e di Bella, ai controinteressati in epigrafe; - della presupposta graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico di giudice onorario di pace nelle sedi di Potenza, Melfi e Bella, proposta dalla Sezione Autonoma per i Magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza; - delle graduatorie provvisorie e delle delibere adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nel corso della seduta del 17 gennaio 2024, concernenti la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio in vista della nomina a giudice onorario di pace nelle sedi di Potenza, Melfi e Bella nonché dei successivi atti di nomina dei partecipanti alla procedura, collocati nella graduatoria provvisoria in posizioni successive rispetto al ricorrente; - di ogni altro atto, comunque connesso a quelli dianzi indicati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha escluso il candidato dall'ammissione al tirocinio, unitamente agli atti della procedura selettiva e agli atti di conferimento degli incarichi ai controinteressati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 febbraio 2026, con la quale è stato escluso dall'ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. Sono stati contestati anche la proposta della competente Commissione, la clausola del bando che prevedeva l'esclusione, la delibera del CSM di approvazione dello schema di bando, le graduatorie e gli atti di nomina dei candidati collocati in posizione successiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti; emerge soltanto che l'esclusione è stata contestata in relazione alla clausola del bando e alla sua applicazione al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di profili di manifesta fondatezza e per la tenuità del periculum in mora. Ha ritenuto che la previsione del bando, indipendentemente dalla questione della sua immediata impugnabilità, fosse coerente con la normativa presupposta, diretta a impedire l'ammissione al tirocinio di giudici onorari già rimossi dal servizio per una condotta censurabile e loro imputabile. Ha inoltre qualificato l'esclusione impugnata come atto consequenziale e necessitato rispetto a tale previsione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 2, comma 2, lett. f), del bando per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario
La clausola, ritenuta coerente con la normativa presupposta, impedisce l'ammissione al tirocinio dei giudici onorari già rimossi dal servizio per una condotta censurabile e imputabile.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il ricorso non presenta profili di manifesta fondatezza e il periculum in mora dedotto risulta tenue.
- Una clausola di bando che esclude dall'ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario chi sia già stato rimosso dal servizio per una condotta censurabile e imputabile è coerente con la finalità della normativa presupposta.
- Quando l'esclusione dalla procedura costituisce applicazione consequenziale e necessitata della clausola del bando e della normativa presupposta, non emergono, in sede cautelare, ragioni per sospenderne l'efficacia in assenza di manifesta illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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