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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18560/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di un soggetto ritenuto amministratore formale di una società fallita, per i capi 24 e 25 dell'imputazione. Il ricorrente, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., contestando l'applicazione degli artt. 110 c.p. e 10-quater d.lgs. 74/2000 per il capo 24 (indebita compensazione) e degli artt. 110 c.p., 223, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 2, n. 2, e 219, commi 1 e 2, l. fall. per il capo 25 (bancarotta documentale). Sosteneva che, pur essendo formalmente amministratore, era stato totalmente estromesso dalla gestione sociale e che, per tale sua posizione, non si comprendeva da quali elementi i giudici avessero desunto il dolo, lamentando altresì che la Corte territoriale avrebbe travisato le prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, quanto al capo relativo all'indebita compensazione, l'applicazione del principio secondo cui l'amministratore di diritto che sia un mero prestanome risponde a titolo di concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma 2, c.p. e 2932 c.c. Ha inoltre osservato che il dolo generico era stato desunto da plurimi elementi convergenti: partecipazione a riunioni in cui si discuteva della problematica degli F24, permanenza nella società anche dopo la denuncia della situazione, percezione di un compenso significativo e capacità di comprendere le questioni, anche in ragione del titolo di studio in giurisprudenza. Quanto alla bancarotta documentale, ha rilevato che le censure erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 110 c.p.

    richiamato in relazione al concorso dell'amministratore di diritto con l'amministratore di fatto.

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice relativa al delitto di indebita compensazione.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    richiamato per affermare la responsabilità dell'amministratore di diritto per omesso impedimento dell'evento.

  • art. 2932 c.c.

    citato nella motivazione come ulteriore riferimento al dovere di impedire l'evento da parte dell'amministratore di diritto.

  • art. 223 l. fall.

    norma richiamata dal ricorrente per il capo relativo alla bancarotta.

  • art. 216, comma 1, n. 1 e 2, l. fall.

    norme richiamate dal ricorrente per il capo relativo alla bancarotta.

  • art. 219, commi 1 e 2, l. fall.

    norma richiamata dal ricorrente per il capo relativo alla bancarotta.

  • art. 216, comma 2, n. 2, l. fall.

    norma richiamata dal ricorrente per il capo relativo alla bancarotta.

Massime di principio

  • L'amministratore di diritto che operi come mero prestanome può rispondere del reato tributario commesso nell'interesse della società, in concorso con l'amministratore di fatto, quando abbia omesso di impedire l'evento pur essendovi tenuto.
  • Il dolo generico nei reati tributari può essere desunto da una pluralità di elementi fattuali convergenti, valutati unitariamente, e non necessita di una prova diretta della volontà interna dell'agente.
  • La deduzione difensiva secondo cui l'amministratore formale sarebbe stato estromesso dalla gestione non esclude di per sé la responsabilità, se il giudice di merito individua elementi concreti di consapevolezza e di partecipazione omissiva.
  • Le censure in cassazione sul vizio di motivazione devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; doglianze generiche o apodittiche sul dolo sono inammissibili.
  • Quando la motivazione di merito individua indici significativi di conoscenza e permanenza consapevole nella compagine sociale, la censura di travisamento della prova non può risolversi in una mera contrapposizione di letture alternative del fatto.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariReati fallimentariProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

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