Sentenza n. 2855/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della determina n. 234 del 4 aprile 2025, comunicata in pari data, con cui il Comune di Erba ha aggiudicato a Meranese Servizi S.p.A. la gara per il servizio di pulizia degli stabili comunali, da svolgersi dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2026; - del verbale di valutazione dell’offerta anomala prot. n. 12783 del 27 marzo 2025, con cui il R.U.P. ha ritenuto congrua l’offerta di Meranese Servizi S.p.A.; - ove occorra, delle richieste di chiarimenti avanzate dal R.U.P. nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; - del verbale di apertura delle offerte economiche n. 4 del 17 marzo 2025; - del verbale n. 5 del 28 marzo 2025, nella parte in cui la Commissione ha preso atto della valutazione del R.U.P. sulla congruità e sostenibilità dell’offerta di Meranese; - ove occorra, degli altri verbali di gara, nella parte in cui la Commissione ha omesso di escludere Meranese Servizi S.p.A. dalla gara; - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni mediante subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per il servizio di pulizia degli immobili comunali all'impresa prima classificata, unitamente agli atti di verifica dell'anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 84,95 punti contro gli 86,27 punti dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 110, comma 5, e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, dell'art. 22 del disciplinare, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché carenza di istruttoria, sostenendo che l'aggiudicataria avesse omesso di computare i costi della formazione aggiuntiva offerta per gli otto addetti e che tali costi avrebbero azzerato l'utile dichiarato, rendendo inattendibile l'offerta. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori profili di anomalia e di violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 108, comma 9, del medesimo decreto: l'impiego, come responsabili di contratto e di servizio, di dipendenti di altra società del gruppo; l'omessa o insufficiente previsione dei relativi costi, nonostante la reperibilità continuativa; l'insufficienza degli oneri per la sicurezza rispetto alle tabelle ministeriali; l'inadeguata giustificazione dei costi di prodotti e attrezzature e l'inidoneità, perché successiva alla presentazione dell'offerta, della documentazione relativa a un premio commerciale destinato alla commessa.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ricordato che l'impugnazione della valutazione di non anomalia impone al concorrente non aggiudicatario di dimostrare la manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione amministrativa, anche con riguardo al costo della manodopera. Nel caso concreto tale prova non è stata raggiunta. La disponibilità di somme accantonate presso Fondimpresa giustificava l'assenza di costi aggiuntivi per i docenti. Quanto alla formazione dei lavoratori, il giudice ha ritenuto non implausibile lo svolgimento on the job, modalità normalmente utilizzata nel settore, e ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato né l'impossibilità di svolgere in tale forma i corsi né l'entità dei costi eventualmente ulteriori e la loro incidenza sulla sostenibilità dell'offerta. Il chiarimento fornito in giudizio non è stato considerato una modifica dell'offerta, ma una precisazione di circostanze preesistenti; il TAR ha inoltre richiamato l'ammissibilità del soccorso istruttorio processuale volto ad accertare elementi che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare nel procedimento. Quanto al secondo motivo, l'art. 11 del capitolato è stato interpretato nel senso che l'obbligo di utilizzare personale alle dipendenze dell'appaltatore riguarda gli addetti all'attività materiale di pulizia, non i responsabili della direzione e del coordinamento, disciplinati separatamente. L'impiego di dipendenti di altra società del gruppo per tali funzioni non ha quindi violato il capitolato. La valutazione del costo del personale direttivo come già ammortizzato attraverso clienti in essere non è stata ritenuta irragionevole, poiché i responsabili operavano trasversalmente e non risultavano stabilmente impiegati nella specifica commessa; per tali figure non si impone la specifica indicazione di costi della manodopera riferibili al singolo appalto. Gli oneri della sicurezza non potevano essere contestati mediante un calcolo automatico fondato sulle tabelle ministeriali, che non costituiscono parametro vincolante della verifica di anomalia. Le contestazioni sui costi di prodotti e attrezzature sono state respinte perché basate su elementi formali e non accompagnate dalla prova dell'inesistenza o dell'inadeguatezza del premio commerciale e dei costi indicati. Il rigetto delle censure ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria e di subentro. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 4.000 euro, di cui 2.000 euro a favore del Comune e 2.000 euro a favore dell'aggiudicataria, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia deve riguardare la sostenibilità complessiva dell'offerta, anche con riferimento ai costi della manodopera; il concorrente che contesti la valutazione di non anomalia deve dimostrarne la manifesta erroneità o irragionevolezza.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Rileva ai fini della verifica della congruità dell'offerta e dell'indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, secondo una valutazione concreta e complessiva.
art. 11 del capitolato
“Il servizio oggetto del presente Capitolato sarà svolto per intero da personale alle dipendenze dell’Appaltatore. La Direzione e Coordinamento del servizio saranno affidati, in modo continuativo, ad un Responsabile indicato dallo stesso Appaltatore che, in possesso di adeguata esperienza nel settore, sarà il primo referente della Stazione Appaltante per quanto concerne problemi legati alla gestione del servizio”.
L'obbligo di impiegare personale dipendente dell'appaltatore riguarda gli addetti allo svolgimento materiale del servizio, non necessariamente le figure direttive e di coordinamento disciplinate separatamente.
art. 118 l. 388/2000
“dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3”.
Le somme accantonate presso i fondi interprofessionali possono finanziare la formazione dei dipendenti dell'impresa aderente e giustificare l'assenza di ulteriori costi per i docenti.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza; il giudice non ha ravvisato la loro violazione.
Massime di principio
- La valutazione di non anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere censurata dal concorrente non aggiudicatario soltanto quando questi dimostri la manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione, tale da rendere complessivamente inattendibile l'offerta.
- La verifica di anomalia deve essere globale e sintetica: una contestazione relativa a singole voci di costo non è sufficiente se il ricorrente non dimostra concretamente l'entità del maggior costo e la sua incidenza sulla sostenibilità complessiva dell'offerta.
- La formazione aggiuntiva dei lavoratori può essere considerata svolta on the job quando tale modalità sia compatibile con la natura delle attività e con la prassi del settore; la contestazione richiede la prova dell'impossibilità concreta di tale modalità e dei costi ulteriori effettivamente incidenti sull'offerta.
- L'obbligo di indicare e giustificare i costi della manodopera riguarda il personale stabilmente impiegato nella specifica commessa; non si estende automaticamente alle figure direttive o professionali utilizzate in modo indiretto, occasionale o trasversale su più contratti.
- Le tabelle ministeriali relative ai costi della manodopera o della sicurezza costituiscono parametri di riferimento, ma non sono vincolanti per la verifica di anomalia; la loro mera divergenza dall'offerta non dimostra automaticamente l'incongruità dell'offerta.
- La produzione successiva alla presentazione dell'offerta di documenti relativi a un credito o beneficio economico preesistente può essere utilizzata per giustificare costi già indicati, se non modifica l'offerta e documenta una situazione sostanziale già esistente.
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