Ordinanza n. 479/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 17 ottobre 2023 n. 477/2023/R/IDR; - di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ivi incluso, ove occorrer possa, la disposizione di cui al punto 3.39 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 303/2023/R/IDR, recante la “nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR”, nonché gli allegati A e B alla deliberazione n. 477/2023/R/IDR; - condanna dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 477/2023/R/IDR, nonché atti connessi, inclusi la nota metodologica e gli allegati alla deliberazione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 477/2023/R/IDR e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha rilevato che, dopo gennaio 2024, non risultano depositati ulteriori atti o documenti e ha ritenuto necessario verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione di merito, nonché acquisire chiarimenti aggiornati da ARERA sulla vicenda e sugli eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria da depositare entro il 27 maggio 2026, se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia, comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per il permanere dell’interesse o per l’esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di desumere conseguenze processuali dal comportamento delle parti e, in particolare, dall’inerzia rispetto alla richiesta di chiarire la permanenza dell’interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L’inerzia della parte, a fronte della richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per verificare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione, richiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata e l’aggiornamento della situazione di fatto e di diritto controversa.
- L’inerzia della parte ricorrente rispetto a un’ordinanza istruttoria o a una richiesta giudiziale di confermare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita, ma inequivoca, di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando la causa risalga nel tempo e non risultino aggiornamenti processuali, il giudice può richiedere anche all’amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati su fatti, atti o provvedimenti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.
Come è indicizzato
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