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Sentenza

Sentenza n. 2625/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2818 del 2025.

Giustizia amministrativa202600657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2818 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2818 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Il titolo aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’attuazione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, ma non ha svolto difese sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato, sulla base della documentazione, che la sentenza azionata era irrevocabile, ritualmente notificata in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l’intervento sostitutivo, su richiesta della ricorrente e entro ulteriori 60 giorni, del Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 300, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    Per promuovere l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione deve risultare decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14; nel caso concreto, il giudice ha verificato documentalmente che il termine era trascorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    La disposizione è richiamata quale modifica del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996; la decisione applica la disciplina risultante da tale modifica, verificando l’avvenuto decorso di 120 giorni.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    La disposizione, insieme alle modifiche normative richiamate, concorre a individuare il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, che il TAR ha ritenuto decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.

    La disposizione individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente quale beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire; la sentenza di ottemperanza ordina al Ministero di attuare quel riconoscimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo è divenuto irrevocabile, è stato notificato all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, il giudice può ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche su richiesta della parte interessata, fissando il termine per l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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