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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09517/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza delle Sezioni Unite che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute operate su una prestazione in capitale erogata dal fondo pensione aziendale dei dirigenti del gruppo Enel. La commissione tributaria regionale, in sede di ottemperanza, aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza aveva erroneamente esteso il giudicato senza verificare se, nel caso concreto, vi fossero somme effettivamente qualificabili come 'rendimento' del capitale accantonato, cioè derivanti da impiego sul mercato, e non semplicemente da calcoli contabili, riserve matematiche o criteri tecnico-attuariali. La difesa erariale ha quindi contestato che potesse applicarsi il regime fiscale più favorevole della ritenuta del 12,50% sulle somme richiamate dal contribuente e ha sostenuto che mancasse la prova dell'effettivo investimento del capitale sul mercato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il giudice dell'ottemperanza può interpretare e chiarire il contenuto del giudicato, ma non può attribuire un diritto nuovo o ulteriore rispetto a quello già riconosciuto. Nel caso concreto, la CTR non si è attenuta al decisum del giudicato, poiché non ha verificato se le somme rivendicate fossero realmente riconducibili a un rendimento da investimento sul mercato del capitale accantonato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso in ottemperanza del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei precedenti gradi di giudizio e posto a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammissibile per violazione delle norme del procedimento e anche per altri errori in procedendo, compreso il difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare il giudicato; il giudice dell'ottemperanza deve però restare entro i limiti del giudicato stesso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione denunciata è stata scrutinata come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta del 12,50% si applica alle somme qualificabili come rendimento netto derivante da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.

  • artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per le prestazioni maturate nei periodi indicati dalla giurisprudenza, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata; per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    È richiamato come spartiacque temporale per il regime fiscale dei fondi pensione complementari rispetto all'iscrizione antecedente al 1993.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può interpretare il giudicato e precisarne il contenuto, ma non può ampliarlo attribuendo diritti nuovi o diversi rispetto a quelli già riconosciuti dalla sentenza da eseguire.
  • Le censure contro la decisione resa in ottemperanza possono riguardare non solo la violazione delle norme del relativo procedimento, ma anche l'omesso o scorretto esercizio del potere di dare attuazione al giudicato entro i suoi limiti oggettivi.
  • In materia di prestazioni in capitale erogate da fondi pensione complementari, la nozione di rendimento agevolabile richiede la prova di un effettivo impiego del capitale accantonato sul mercato e del rendimento da esso conseguito; non sono sufficienti calcoli attuariali, riserve matematiche o mere elaborazioni contabili.
  • L'onere di provare quale parte della prestazione sia ascrivibile a rendimento da investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso delle ritenute.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il commissario ad acta o il giudice non possono riconoscere il regime fiscale più favorevole se manca la verifica del presupposto fattuale richiesto dal giudicato e dalla disciplina sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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