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Ordinanza

Ordinanza n. 907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Emilia-Romagna di reiezione della domanda cautelare. Il testo non specifica l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di primo grado o nell’appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede di delibazione sommaria, possibili profili prima facie di fondatezza del gravame. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto necessario considerare il rischio di un danno grave e irreparabile per l’interessato nelle more del giudizio di merito, non bilanciato da elementi contrari attestanti la pericolosità sociale dello straniero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Emilia-Romagna, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla ravvisata possibile fondatezza del gravame, valutata secondo il criterio sommario proprio della fase cautelare, nonché sulla sussistenza del periculum in mora derivante dal rischio di danno grave e irreparabile e sulla comparazione degli interessi contrapposti. Il Collegio ha precisato che la misura è adottata nelle more del giudizio di merito e fatta salva ogni ulteriore decisione. Ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’ordine di sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata e delle persone fisiche citate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello il giudice amministrativo valuta la fondatezza del gravame secondo una delibazione sommaria, essendo sufficiente la ravvisabilità prima facie di possibili profili di fondatezza.
  • La tutela cautelare può essere concessa quando il rischio di un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito risulti concreto e non sia adeguatamente controbilanciato da prevalenti interessi pubblici o da elementi indicativi di pericolosità sociale dell’interessato.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare comporta la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado e l’accoglimento della domanda cautelare originaria, senza pregiudicare la decisione sul merito.
  • Quando concede una misura cautelare, il giudice d’appello può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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