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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33244/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la concessione del regime di semilibertà; il Tribunale ha respinto la domanda motivando il diniego con la mancata presenza di un'attività lavorativa retribuita presso l'esterno, pur rilevando elementi positivi (condotta intramuraria irreprensibile, permessi premio, domicilio idoneo per assistere il padre invalido, disponibilità di una onlus per volontariato e possibile assunzione). Il difensore ha censurato l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 48, comma 1, ord. pen., evidenziando anche un presupposto di fatto infondato circa la pendenza di un procedimento per favoreggiamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha attribuito valore decisivo alla mancanza di lavoro retribuito, in contrasto con la giurisprudenza consolidata che non richiede necessariamente che l'attività esterna sia retribuita. Di conseguenza il provvedimento è stato considerato manifestamente illogico alla luce degli altri elementi positivi e deve essere riesaminato dal Tribunale senza porre come condizione necessaria la retribuzione dell'attività esterna.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 1, ordinamento penitenziario

    La norma è stata interpretata nel senso che la valutazione per la concessione della semilibertà deve riguardare le condizioni idonee al graduale reinserimento sociale del condannato; non impone la necessità che l'attività svolta all'esterno sia necessariamente retribuita. L'assenza di lavoro retribuito non può essere l'unico e dirimente elemento per negare il beneficio se sussistono altri elementi positivi di reinserimento.

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della semilibertà è prognostica e centrata sulle condizioni di reinserimento sociale, non su requisiti formali come la sola presenza di lavoro retribuito.
  • L'assenza di un'attività lavorativa retribuita non può costituire, di per sé, motivo decisivo per negare la semilibertà se sussistono concreti e significativi elementi positivi (condotta, permessi premio, domicilio idoneo, disponibilità a svolgere volontariato, progettualità di reinserimento).
  • Il giudice di sorveglianza deve motivare il diniego in relazione a elementi concreti e contrari: la motivazione basata esclusivamente su un requisito non richiesto dalla giurisprudenza è censurabile e suscettibile di annullamento con rinvio.
  • Occorre verificare con attenzione la sussistenza e l'attualità di eventuali procedimenti pendenti segnalati dal casellario; errori su questo punto possono invalidare il presupposto del provvedimento.
  • In caso di situazioni similari, è utile documentare e valorizzare tutti gli indicatori di reinserimento (condotta, partecipazione ai trattamenti, disponibilità di domicilio idoneo, attività di volontariato o concrete prospettive di lavoro) e contestare eventuali motivazioni basate su presupposti giuridici errati.

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