Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Tarsu-Tia - Rifiuti speciali e urbani - Assimilazione - Potere regolamentare dell'ente locale - Riscossione nei confronti del contribuente - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha confermato che l'art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ha mantenuto il potere regolamentare dei Comuni di assimilare rifiuti speciali a urbani; la deliberazione comunale, se adottata, costituisce titolo idoneo per la riscossione della tariffa nei confronti dei soggetti che producono tali rifiuti nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che il contribuente affidi a terzi lo smaltimento

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione della deliberazione comunale che assimila rifiuti speciali a rifiuti urbani e pretende la Tarsu/Tia nei confronti del produttore, anche quando lo smaltimento è affidato a terzi

Norme richiamate

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)

    riconosce e mantiene il potere regolamentare comunale di assimilare rifiuti speciali a urbani, legittimando la relativa deliberazione come fonte della pretesa tariffaria

  • d.lgs. 507/1993, art. 62

    richiamato in materia di tributi locali con riferimento alla disciplina della tassa/ tariffa per la gestione dei rifiuti, confermando l'ambito applicativo della normativa tributaria comunale

  • D.P.R. 915/1982, art. 2

    utilizzato per la definizione/ambito delle fattispecie tributarie riferite ai rifiuti e per collegare la disciplina precedente con la nuova normativa sulla tariffa

Massime di principio

  • Il Comune può regolamentare l'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani: una deliberazione comunale che operi tale assimilazione è idonea a fondare la pretesa tariffaria.
  • La responsabilità tributaria del produttore sussiste anche se lo smaltimento è affidato a terzi: l'esternalizzazione della gestione non esonera dall'obbligo di pagamento della tassa/tariffa comunale.
  • In contenziosi simili è necessario verificare la legittimità formale e sostanziale della deliberazione comunale (competenza, motivazione, rispetto della normativa regionale/nazionale): l'impugnazione ha chance solo se si dimostra eccesso di potere o contrasto con norme superiori.
  • Occorre distinguere la qualificazione giuridica del rifiuto (speciale vs urbano) sulla base delle norme ambientali e non soltanto sulla base delle modalità di smaltimento praticate dal contribuente.
  • Per difendersi, il contribuente dovrebbe dimostrare che la deliberazione è viziata (es. incompetenza, violazione di legge, carenza istruttoria) o che la fattispecie materiale non rientra nell'assimilazione disposta dal Comune.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.