Sentenza del 27/10/2022 n. 4668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Tarsu-Tia - Rifiuti speciali e urbani - Assimilazione - Potere regolamentare dell'ente locale - Riscossione nei confronti del contribuente - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha confermato che l'art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ha mantenuto il potere regolamentare dei Comuni di assimilare rifiuti speciali a urbani; la deliberazione comunale, se adottata, costituisce titolo idoneo per la riscossione della tariffa nei confronti dei soggetti che producono tali rifiuti nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che il contribuente affidi a terzi lo smaltimento
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione della deliberazione comunale che assimila rifiuti speciali a rifiuti urbani e pretende la Tarsu/Tia nei confronti del produttore, anche quando lo smaltimento è affidato a terzi
Norme richiamate
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)
riconosce e mantiene il potere regolamentare comunale di assimilare rifiuti speciali a urbani, legittimando la relativa deliberazione come fonte della pretesa tariffaria
d.lgs. 507/1993, art. 62
richiamato in materia di tributi locali con riferimento alla disciplina della tassa/ tariffa per la gestione dei rifiuti, confermando l'ambito applicativo della normativa tributaria comunale
D.P.R. 915/1982, art. 2
utilizzato per la definizione/ambito delle fattispecie tributarie riferite ai rifiuti e per collegare la disciplina precedente con la nuova normativa sulla tariffa
Massime di principio
- Il Comune può regolamentare l'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani: una deliberazione comunale che operi tale assimilazione è idonea a fondare la pretesa tariffaria.
- La responsabilità tributaria del produttore sussiste anche se lo smaltimento è affidato a terzi: l'esternalizzazione della gestione non esonera dall'obbligo di pagamento della tassa/tariffa comunale.
- In contenziosi simili è necessario verificare la legittimità formale e sostanziale della deliberazione comunale (competenza, motivazione, rispetto della normativa regionale/nazionale): l'impugnazione ha chance solo se si dimostra eccesso di potere o contrasto con norme superiori.
- Occorre distinguere la qualificazione giuridica del rifiuto (speciale vs urbano) sulla base delle norme ambientali e non soltanto sulla base delle modalità di smaltimento praticate dal contribuente.
- Per difendersi, il contribuente dovrebbe dimostrare che la deliberazione è viziata (es. incompetenza, violazione di legge, carenza istruttoria) o che la fattispecie materiale non rientra nell'assimilazione disposta dal Comune.
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