Cassazione Penale, Ordinanza n. 21630/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo di ricorso, che non si confrontava in modo concreto con la motivazione della sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale e confermato la responsabilità per furto aggravato, rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa. L'unico motivo dedotto era il vizio di motivazione, ma la Corte lo ha ritenuto assolutamente generico, fondato su argomentazioni astratte e non correlate alla sentenza impugnata, quindi inidoneo a soddisfare l'onere di specificità del ricorso.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
a dispetto di quanto richiesto dall'art. 591 comma 1 lett. c)
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici, astratti o meramente assertivi, che non si confrontino con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità del motivo impone una correlazione effettiva tra le doglianze dedotte e il contenuto argomentativo della decisione impugnata; il vizio di motivazione non può essere denunciato in modo apodittico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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