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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1279/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace (ammenda di 4.000 euro per violazione dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). I motivi di ricorso sono due: (1) violazione dell'art. 143 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta (mentre altri atti erano stati tradotti); (2) carenza di motivazione sul rigetto del motivo d'appello relativo all'eccessività della pena.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pavia del 19/05/2022 perché il provvedimento del Giudice di pace (ammenda) non era appellabile ai sensi dell'art. 37 d.lvo 28/08/2000 n. 274; ha quindi qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace del 22/11/2021 e, sul merito, ha rigettato il ricorso. In particolare: è stata ritenuta infondata la richiesta di improcedibilità per mancata prova di una domanda di protezione internazionale; la mancata traduzione della sentenza non costituisce nullità automatica e, in assenza di elementi che dimostrino pregiudizio alla difesa, non giustifica l'annullamento; la determinazione dell'ammenda (con riconoscimento di circostanze attenuanti in misura prossima al minimo) rientra nella discrezionalità del giudice e non è censurabile in sede di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    Norma relativa a specifiche fattispecie nel campo dell'immigrazione; è la norma sostanziale in base alla quale il ricorrente è stato condannato (illecito per stranieri).

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Riguarda le garanzie di assistenza linguistica e traduzione per l'imputato. La Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza non determini automaticamente nullità del provvedimento; se richiesta la traduzione, i termini di impugnazione decorrono dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza nella lingua a lui nota.

  • art. 37 d.lvo 28/08/2000 n. 274

    Stabilisce che le sentenze del Giudice di pace che infliggono solo l'ammenda non sono appellabili. Di conseguenza l'impugnazione avverso tali sentenze può essere proposta solo mediante ricorso per cassazione; il giudice d'appello che si pronuncia erroneamente su un gravame inammissibile deve essere annullato senza rinvio.

  • art. 613 cod. proc. pen. (nel testo dopo la legge 23/06/2017 n. 103)

    Dopo la modifica normativa del 2017 l'imputato non ha più la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. La modifica è rilevante anche per la valutazione degli effetti dell'omessa traduzione sulla possibilità di impugnare.

  • legge 23/06/2017 n. 103

    Ha modificato alcune disposizioni procedurali (tra cui l'art. 613 c.p.p.): la giurisprudenza qui richiamata chiarisce gli effetti di tale modifica sulle facoltà processuali dell'imputato e sull'operatività dei termini in caso di mancata traduzione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio generale sulla determinazione della pena: la Corte ricorda che la scelta del giudice di merito nella determinazione della pena rientra nella sua discrezionalità, purché motivata secondo criteri non illogici.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le attenuanti e la loro quantificazione; la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento di attenuanti in misura prossima al minimo, pertanto la pena irrogata non è eccessiva né arbitraria.

Massime di principio

  • Se il Giudice di pace condanna solo all'ammenda la sentenza non è appellabile: l'impugnazione va qualificata come ricorso per cassazione. Un giudice d'appello che invece si pronuncia sul gravame deve essere annullato e la Cassazione deciderà sull'originario gravame.
  • La mancata traduzione di una sentenza nella lingua nota all'imputato non determina di per sé nullità: va valutato se c'è concreto pregiudizio al diritto di difesa. Se l'imputato ha espressamente richiesto la traduzione, i termini di impugnazione decorrono dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza nella sua lingua.
  • Per assumere l'improcedibilità dell'azione penale per domanda di protezione internazionale è necessario provare l'effettiva presentazione di tale domanda: l'identificazione amministrativa non equivale automaticamente a una domanda di protezione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la censura sull'eccessività della pena è ammissibile solo se emerge un vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità nella valutazione, non per una semplice richiesta di ricalcolo.
  • La Corte di Cassazione può riqualificare l'impugnazione e decidere sul merito anche quando il giudice d'appello abbia errato sulla natura dell'impugnazione; il ricorrente può essere condannato alle spese se il ricorso è rigettato.

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