Sentenza n. 1450/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4774/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 31 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4774/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, oltre alle spese legali liquidate nel giudizio ordinario. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo in copia conforme e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00, oltre alle spese legali liquidate nel giudizio ordinario, pari a € 1.030,00 oltre spese generali e accessori. Ha nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché l’esiguità del debito avrebbe reso la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, da corrispondere ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base della dichiarazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede dell’Amministrazione costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza munita di attestazione di conformità; il TAR richiama tale requisito con riferimento alla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all’amministrazione debitrice in copia conforme, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non risulti l’integrale adempimento dell’obbligo.
- In assenza di prova dell’esecuzione spontanea del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, specificando l’importo dovuto e includendo le spese legali riconosciute nel giudizio presupposto.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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